Art. 2390 c.c.
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Competenza del Tribunale delle Imprese per violazione del divieto di concorrenza dell’amministratore
La violazione del divieto di concorrenza statutario comporta una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica. Pertanto, la relativa azione deve essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti di un componente dell’organo amministrativo rientrante tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003.
Divieto di concorrenza dell’amministratore di s.p.a. in regime di prorogatio
La mera presentazione delle dimissioni da parte dell’amministratore non esonera lo stesso dall’obbligo di rispettare il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. se lo statuto sociale prevede che il venir meno di uno dei consiglieri di amministrazione comporta la necessità di rinnovare interamente l’intero consiglio di amministrazione, con la conseguente permanere in regime di proroga fino al rinnovo del precedente organo amministrativo.