Art. 2392 c.c.
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Violazione dei doveri gestori e ripartizione dell’onere probatorio
L’amministratore di società di capitali che venga convenuto in giudizio per violazione dei doveri gestori, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio su di lui gravante, deve essere ritenuto responsabile per gli inadempimenti ai doveri gestori addebitatigli dall’attore e condannato al risarcimento del relativo danno.
Onere della prova e responsabilità degli amministratori
In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c.
Azione di responsabilità esercitata dal curatore e prescrizione
Ai fini della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori trova applicazione il periodo di sospensione previsto dall’art. 2941 n. 7.
La prescrizione dell’azione di responsabilità attivata dai creditori [ LEGGI TUTTO ]
Sui sindaci di s.p.a.: diritto al compenso e responsabilità per compartecipazione omissiva nel danno prodotto dall’amministratore delegato
Va respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell’ex sindaco, poiché la società non ha mai negato l’esattezza dei conteggi dedotti nel procedimento esecutivo, né l’esistenza dell’incarico sindacale.
Va inoltre respinta la domanda proposta in riconvenzionale e finalizzata ad ottenere la refusione dei danni lamentati dalla S.p.a. sul supposto mancato esercizio dei poteri di ispezione e controllo da parte dell’ex sindaco relativamente all’operato dell’organo amministrativo o, meglio, supponendo un esercizio solo formale di tali diritti/doveri, [ LEGGI TUTTO ]
Sulla revoca cautelare dell’amministratore: la persistenza del periculum
Nel procedimento cautelare non è revocabile dall’incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l’amministratore che al momento di presentazione dell’istanza cautelare non sia più in una posizione tale da poter gestire il patrimonio sociale in modo discrezionale o secondo i propri interessi. [ LEGGI TUTTO ]
Condotte penalmente rilevanti dell’amministratore di fatto e responsabilità civile dell’amministratore di diritto
A differenza di quanto previsto in sede penale, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore di fatto con riferimento ad alcune condotte penalmente rilevanti, non vale ad escludere, in sede civile, la responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni cagionati alla società; responsabilità dipendente dalla violazione del dovere di vigilanza per le condotte dannose degli altri amministratori, compresi quelli di fatto, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.
Il curatore fallimentare è legittimato a esperire azione di responsabilità per il pagamento preferenziale effettuato dall’amministratore
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell’art. 2394 c.c. rientra l’obbligo di cui all’art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per distrazione di somme dalle casse sociali. Nullità per immeritevolezza della clausola claims made.
L’amministratore non può addurre quale titolo giustificativo di prelievi dalle casse sociali un contratto, da lui stipulato con l’amministratore revocato, modificativo di una transazione stipulata dalla società e specificamente autorizzata con delibera dell’assemblea dei soci, qualora in giudizio si accerti la falsità della scrittura recante il predetto contratto modificativo o comunque la mancanza di delibera assembleare autorizzativa alla stipula dello stesso.
Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per mancanza di qualità ex art. 1497
Nell’ambito di un accordo di cessione di quote di S.r.l., la circostanza della dissoluzione del patrimonio della società le cui quote sono oggetto di acquisto non importa, per ciò solo, la risoluzione di detto accordo ai sensi del disposto di cui all’articolo 1497, comma primo, del codice civile (“quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento“). [ LEGGI TUTTO ]