Art. 2392 c.c.
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L’approvazione del bilancio di esercizio non comporta implicita approvazione dei compensi degli amministratori
L’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio d’esercizio dal quale risultano compensi a favore degli amministratori non comporta un’implicita approvazione da parte dell’organo assembleare dei compensi suddetti. Invero, guardando alla disciplina delle società di capitali, laddove l’atto costitutivo non dovesse prevedere la misura del compenso da accordarsi agli amministratori, è necessaria una esplicita delibera assembleare, autonoma rispetto a quella di approvazione del bilancio.
Azione individuale di responsabilità di soci di s.r.l. e necessaria sussistenza del danno diretto al patrimonio di questi ultimi
Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società (agendo in vece di quest’ultima) ma anche l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio (nelle s.r.l. ex art. 2476 sesto comma c.c., cui si applica il disposto di cui all’art. 2395 c.c., in quanto compatibile, previsto per la disciplina in tema di s.p.a.). Tale azione è volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, dal momento che l’offensività delle condotte può colpire direttamente i soci ed anche soggetti estranei alla compagine societaria: presupposto necessario per tale azione è il riscontro dell’incidenza diretta del danno – di cui all’avverbio “direttamente” ex art. 2395 c.c. – sul patrimonio del socio o del terzo medesimi.
I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.
L’azione promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c., che si basi sulla contestazione all’amministratore unico di aver sostenuto spese non adeguate alla struttura sociale, costringendo quindi i soci a rinunciare al rimborso di finanziamenti erogati in favore della società al fine di coprire le perdite accumulate, fuoriesce dal perimetro della norma in oggetto: il danno subito dai soci, infatti, non può dirsi “diretto” ma risulta, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società per effetto della condotta posta in essere dall’amministratore medesimo.
Legittimazione attiva all’azione di responsabilità, litisconsorzio con la società e nomina di un curatore speciale
Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale è stata esercitata l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora, poi, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale (ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c.), atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l’amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).
Responsabilità degli amministratori per omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento della società
L’omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento, nonché la mancata redazione dei bilanci non postulano, di per sé, la responsabilità degli amministratori di una società fallita. ciò in quanto, tali condotte, impedendo de facto una ricostruzione a posteriori delle vicende patrimoniali in cui si è articolata la vita della società prima del fallimento, osterebbero ad una chiara e precisa individuazione del compimento di atti di mala gestio sulla base dei quali [ LEGGI TUTTO ]
Esercizio dell’azione sociale di responsabilità per plurime condotte illecite, in particolare per la sistematica gestione dell’impresa sociale in conflitto di interessi
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità – esercitata nei confronti di alcuni amministratori per l’asserita gestione degli affari sociali sistematicamente rivolta a favorire controparti negoziali riferibili ai medesimi convenuti – l’accertamento di un preciso interesse
Azione sociale di responsabilità per specifiche condotte di mala gestio e in conflitto di interessi: questioni preliminari e di merito.
Non si configura la nullità della comparsa di riassunzione per omesso inserimento dell’invito a comparire di cui all’art. 125, co.1 n.5, disp. att. c.p.c., nonché dell’indicazione delle domande specificamente rivolte dai convenuti nei confronti [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di S.r.l. per mancato pagamento delle imposte. Prescrizione dell’azione sociale di responsabilità
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l.f.: dies a quo del termine di prescrizione, acquisto dei beni appartenenti ai soci da parte della società e amministratori non operativi
Al fine di consentire il decorso del termine prescrizionale, è necessario che l’insufficienza del patrimonio netto a far fronte alle esigenze dei creditori sia manifesta per i creditori medesimi. E’ proprio la mancata osservanza dei principi di corretta predisposizione del bilancio di esercizio che non consente ai creditori di acquisire notizia della condizione patrimoniale della società con la conseguenza che solo a seguito dell’emersione dell’insolvenza e della reale situazione patrimoniale e finanziaria il termine di prescrizione inizia a decorrere. [ LEGGI TUTTO ]
Poteri di acquisizione del CTU nel giudizio instaurato con azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l.f.
Il CTU può acquisire produzioni documentali costituenti dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, indicando la fonte di acquisizione per consentire alle stesse di verificarne l’esatto e pertinente prelievo. E’ dunque consentito al CTU, ove egli lo reputi necessario, acquisire documenti in genere pubblici [nella specie, i bilanci] non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette.
Scelta irrazionale di affidamento a terzi di servizi e mala gestio degli amministratori
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale [ LEGGI TUTTO ]