Art. 2392 c.c.
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Cancellazione di s.r.l. dal Registro delle imprese ed impugnazione della messa in liquidazione.
Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma [ LEGGI TUTTO ]
Estensione all’amministratore degli effetti della transazione stipulata tra società e terzi debitori solidali
Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l’amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del socio e danno indiretto
Con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2746, co. 6, c.c. (che costituisce l’equivalente dell’art. 2395 c.c.), il socio non è legittimato a richiedere in proprio all’amministratore il risarcimento [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci e nullità dell’atto di citazione
L’azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci di una società per la causazione e l’aggravamento del dissesto di quest’ultima presuppone l’esatta identificazione delle condotte (attive od omissive) compiute [ LEGGI TUTTO ]
responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l’illecita prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento
Se l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
Limiti all’insindacabilità delle scelte gestorie ed onere probatorio nella liquidazione equitativa degli interessi compensativi del danno
Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni in materia di azione di responsabilità degli amministratori: delibera di autorizzazione, profili processuali e sostanziali
La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’espressa delega conferita all’organo amministrativo, in sede di delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità, ad “ampliare il raggio d’azione” delle contestazioni, ossia a valutare l’esistenza di ulteriori profili di illiceità nella condotta degli amministratori uscenti rispetto all’iniziativa risarcitoria espressamente menzionata nel verbale, costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura a tutte le contestazioni costituenti oggetto delle domande poi formulate in giudizio (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la delibera di autorizzazione all’azione di responsabilità, la quale faccia riferimento esplicito soltanto a vizi rilevati nella formazione del bilancio ed a conseguenti -ipotizzati- profili di danno, sia comunque idonea a sostenere la valida proposizione di un’azione di responsabilità fondata anche su diverse contestazioni, vicende e richieste risarcitorie non contemplate nel verbale depositato dall’attore a giustificazione dei propri poteri).
Il liquidatore giudiziale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, è legittimato ad intervenire nel procedimento giudiziario introdotto dal debitore in concordato per la tutela di un proprio diritto di credito, al fine di sostenere le sue ragioni quale mero “gestore dei beni”, ai sensi dell’art. 105 co. 2 c.p.c. Il liquidatore è titolare di un interesse qualificato rispetto all’esito del giudizio, in quanto questo potrebbe comportare una variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale (nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver qualificato l’intervento spiegato dal liquidatore come adesivo, ha rilevato la manifesta arbitrarietà della sua pretesa di proporre in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna nella sua originaria estensione, nonostante fosse stata oggetto di parziale rinuncia in sede di memoria ex art. 183, co. 6, num. 1, 1 c.p.c. ad opera dell’attore).
Responsabilità dei sindaci per omesso controllo nell’erogazione di finanziamenti
Natura dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare.
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. [ LEGGI TUTTO ]