Art. 2393 bis c.c.
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Mancata attuazione dell’aumento di capitale e responsabilità degli amministratori della controllante per atti di mala gestio degli amministratori della controllata
La responsabilità degli amministratori della controllante non si configura automaticamente in caso di atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori della controllata, non avendo alcun fondamento giuridico il presunto principio dell’automatica trasposizione ai primi della responsabilità per danni provocati alla controllata dai secondi. [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio; ammissibilità e valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio. Il direttore generale: compiti e rapporti con l’amministratore.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient [ LEGGI TUTTO ]