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Art. 2393 c.c.
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23 Novembre 2017

Illegittimità del voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori

È lesivo della libertà dell’assemblea il voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori, la cui responsabilità, sebbene solidale ex art. 2392, c. 1, c.c., è personale ed il relativo accertamento [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Azione di responsabilità contro gli amministratori, prescrizione, onere della prova e nesso di causalità

L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, pur se esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c., con decorrenza dello stesso, secondo quanto stabilito dalla regola generale [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]

31 Ottobre 2017

Inadempimento della società verso i terzi e responsabilità dell’amministratore

È responsabile nei confronti della società l’amministratore alla cui condotta negligente sia direttamente imputabile l’inadempimento della società amministrata alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, dal quale sia derivato un danno [ LEGGI TUTTO ]

10 Ottobre 2017

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di S.r.l.: la società come litisconsorte necessaria

In materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, l’articolo 2476, comma 3, c.c. sancisce una legittimazione straordinaria del singolo socio a proporre azione di responsabilità verso i membri dell’organo amministrativo. Detta legittimazione è accordata nell’interesse della società, sicché è necessaria la compartecipazione attiva di quest’ultima al giudizio in qualità di titolare del credito risarcitorio.

Deve ritenersi pertanto ammissibile una attività difensiva svolta dalla curatela speciale, anche con riferimento alle eventuali posizioni antagonistiche assunte con riferimento alle domande ed eccezioni svolte dagli attori.

 

10 Ottobre 2017

L’approvazione del bilancio di esercizio non comporta implicita approvazione dei compensi degli amministratori

L’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio d’esercizio dal quale risultano compensi a favore degli amministratori non comporta un’implicita approvazione da parte dell’organo assembleare dei compensi suddetti. Invero, guardando alla disciplina delle società di capitali, laddove l’atto costitutivo non dovesse prevedere la misura del compenso da accordarsi agli amministratori, è necessaria una esplicita delibera assembleare, autonoma rispetto a quella di approvazione del bilancio.

2 Ottobre 2017

Azione individuale di responsabilità di soci di s.r.l. e necessaria sussistenza del danno diretto al patrimonio di questi ultimi

Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società (agendo in vece di quest’ultima) ma anche l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio (nelle s.r.l. ex art. 2476 sesto comma c.c., cui si applica il disposto di cui all’art. 2395 c.c., in quanto compatibile, previsto per la disciplina in tema di s.p.a.). Tale azione è volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, dal momento che l’offensività delle condotte può colpire direttamente i soci ed anche soggetti estranei alla compagine societaria: presupposto necessario per tale azione è il riscontro dell’incidenza diretta del danno – di cui all’avverbio “direttamente” ex art. 2395 c.c. – sul patrimonio del socio o del terzo medesimi.

I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.

L’azione promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c., che si basi sulla contestazione all’amministratore unico di aver sostenuto spese non adeguate alla struttura sociale, costringendo quindi i soci a rinunciare al rimborso di finanziamenti erogati in favore della società al fine di coprire le perdite accumulate, fuoriesce dal perimetro della norma in oggetto: il danno subito dai soci, infatti, non può dirsi “diretto” ma risulta, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società per effetto della condotta posta in essere dall’amministratore medesimo.

2 Ottobre 2017

Legittimazione attiva all’azione di responsabilità, litisconsorzio con la società e nomina di un curatore speciale

Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio – non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno – fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società – quale soggetto titolare del diritto in favore del quale è stata esercitata l’azione – deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all’azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari. Qualora, poi, al momento dell’esercizio dell’azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale (ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c.), atteso l’evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l’amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

29 Settembre 2017

Le scelte di gestione impreditoriale degli amministratori di società non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità promosso dalla società per mala gestio

Le scelte di gestione imprenditoriale, imponendo una valutazione di opportunità e convenienza, attengono all’ambito di discrezionalità dell’organo amministrativo e non possono costituire oggetto di giudizio da parte del giudice, laddove gli elementi che invece possono essere valutati nel giudizio di responsabilità sono esclusivamente rappresentativi delle modalità [ LEGGI TUTTO ]