Art. 2393 c.c.
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Questioni in materia di azione sociale di responsabilità degli amministratori di una s.r.l.: profili probatori
In una srl anche la società è legittimata all’esecizio dell’azione sociale di responsabilità. La circostanza che, in base al terzo comma [ LEGGI TUTTO ]
Mala gestio degli amministratori e azione di responsabilità svolta dal Fallimento
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l’art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., nullità della citazione e riflessi in tema di prescrizione, responsabilità per omesso controllo.
La nullità della citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo come presupposto l’indeterminatezza dei fatti contestati, esclude la salvezza de “gli effetti sostanziali e processuali” della domanda, invece prevista per la diversa fattispecie di cui all’art. 164 co. 1 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità spettante al socio e al terzo nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all’art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell’interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
Carenza di allegazione e prova del danno e liquidazione equitativa
La riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.
Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società e dai creditori: legittimazione del curatore, prescrizione ed elementi costitutivi.
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità contro amministratore di s.r.l., inammissibilità della sua revoca ex lege e violazione del divieto di concorrenza
Non può essere considerato responsabile l’amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica, ricadendo questo nelle scelte squisitamente gestorie e come tali giuridicamente irrilevanti, salvo dar prova [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità contro gli amministratori e mancata contestazione da parte del legittimato attivo della indebita prosecuzione della ordinaria attività sociale
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi“), a condizione che: la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte; [ LEGGI TUTTO ]
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
Azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare: prescrizione e onere della prova. Applicabilità analogica alle s.r.l.
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, [ LEGGI TUTTO ]