Art. 2394 c.c.
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Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Declaratoria di fallimento e revoca del sequestro conservativo ante causam per mutamento di circostanze
E’ revocabile per mutamento delle circostanze il sequestro conservativo ante causam disposto a cautela dell’azione risarcitoria verso gli amministratori di una società ex art. 2394 c.c., nel caso in cui tale società sia stata nel frattempo dichiarata fallita.
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore di SRL per atti di mala gestio
Violazioni dei doveri imposti dalla legge agli amministratori a tutela della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e a garanzia dell’affidamento dei terzi creditori
Determinazione del danno patito dalla società per mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.
L’inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere una responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. in capo all’amministratore
Ai sensi dell’art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell’amministratore stesso. L’elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell’amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.
Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.
Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.
Il curatore fallimentare è vincolato dalla clausola compromissoria statutaria
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f., propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cc e nelle srl quella ex art. 2476 cc. Le azioni si cumulano inscindibilmente e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Da ciò discende che [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo
L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.
L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato ex art. 2043 c.c..
Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali: competenza territoriale e presupposti
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l’obbligazione, cd. “forum delicti”, deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il “forum delicti” [ LEGGI TUTTO ]