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Art. 2394 c.c.
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21 Febbraio 2018

Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo

L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.

L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare  è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato  ex art. 2043 c.c..

21 Febbraio 2018

Responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali: competenza territoriale e presupposti

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l’obbligazione, cd. “forum delicti”, deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il “forum delicti[ LEGGI TUTTO ]

20 Febbraio 2018

Responsabilità di liquidatori e soci di s.r.l. ex art. 2495 ed ex art. 2476 c.c.

Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.

12 Febbraio 2018

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del creditore sociale: l’onere della prova

Il creditore di s.r.l. che subisce un danno dalla condotta dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni può accedere, alternativamente: (i) all’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. per il danno direttamente subito da condotta dolosa o colposa [ LEGGI TUTTO ]

12 Febbraio 2018

responsabilità di amministratori e sindaci per distrazioni patrimoniali

Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché [ LEGGI TUTTO ]

24 Gennaio 2018

Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. nel fallimento e criterio di determinazione del danno

Il danno che gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a risarcire, in sede fallimentare, quando, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano, rispettivamente, violato o non vigilato sul dovere di non intraprendere nuove operazioni, non s’identifica automaticamente nella differenza tra passivo ed attivo accertati in sede di fallimento, ma può essere commisurato a tale differenza, in mancanza di prova di un maggior pregiudizio, solo se da detta violazione sia dipeso il dissesto economico ed il conseguente fallimento della società.

Anche qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricostruire i dati con l’analiticità necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali il suaccennato criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liquidazione del danno in via equitativa; ma, in tal caso, è compito del giudice del merito indicare le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonchè la plausibilità logica del ricorso a detto criterio.

Non può ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni che giustificano la continuità aziendale: non sarebbe logicamente corretto nè imputare all’amministratore le perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi, nè far gravare su di lui la responsabilità per le ulteriori passività che quasi sempre un’impresa in crisi comunque accumula nella fase di liquidazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Nelle cause ex art. 146 l.fall., l’attore, pur non dovendo provare l’inadempimento del convenuto, lo deve quantomeno allegare; e l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento quale che sia, ma ad un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione del danno. Grava poi sull’attore l’onere di provare danno e nesso di causalità.

Amministratori e sindaci, in sede fallimentare, non sono tenuti a risarcire il danno derivato alla società dall’omesso versamento degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, ove non sia stata quantomeno allegata la presenza, nel patrimonio della società, dei fondi necessari ad adempiervi.

15 Gennaio 2018

Prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento ed entità del danno risarcibile

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento della oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti della società (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione da parte dei creditori). Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo di decorrenza della prescrizione con la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della preesistenza al fallimento dello stato di incapienza patrimoniale attraverso la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
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10 Gennaio 2018

La legittimazione del terzo all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori successivamente al fallimento della società e la legittimazione del curatore fallimentare

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni [ LEGGI TUTTO ]