Art. 2394 c.c.
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L’amministratore deve essere in grado di dimostrare l’attinenza alla conduzione dell’impresa societaria di ogni impiego di denaro o utilità sociali
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori: natura contrattuale dell’azione sociale, nesso causale ed entità del danno risarcibile
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
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Imputabilità all’amministratore sostituito della mancata iscrizione nel registro delle imprese della sua sostituzione. Tenuta irregolare delle scritture contabili e prova del danno
La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.
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Azione di responsabilità del curatore di S.r.l. fallita contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, società di revisione, amministratori di società controllante e un istituto di credito.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l’art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno
Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l’azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori e del liquidatore della società fallita. Approvazione dei compensi degli amministratori e delibera di approvazione del bilancio
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere [ LEGGI TUTTO ]
Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede [ LEGGI TUTTO ]
Azione individuale di responsabilità di soci di s.r.l. e necessaria sussistenza del danno diretto al patrimonio di questi ultimi
Il singolo socio può promuovere non solo l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio della società (agendo in vece di quest’ultima) ma anche l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito direttamente dal suo patrimonio (nelle s.r.l. ex art. 2476 sesto comma c.c., cui si applica il disposto di cui all’art. 2395 c.c., in quanto compatibile, previsto per la disciplina in tema di s.p.a.). Tale azione è volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, dal momento che l’offensività delle condotte può colpire direttamente i soci ed anche soggetti estranei alla compagine societaria: presupposto necessario per tale azione è il riscontro dell’incidenza diretta del danno – di cui all’avverbio “direttamente” ex art. 2395 c.c. – sul patrimonio del socio o del terzo medesimi.
I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio.
L’azione promossa ai sensi dell’art. 2395 c.c., che si basi sulla contestazione all’amministratore unico di aver sostenuto spese non adeguate alla struttura sociale, costringendo quindi i soci a rinunciare al rimborso di finanziamenti erogati in favore della società al fine di coprire le perdite accumulate, fuoriesce dal perimetro della norma in oggetto: il danno subito dai soci, infatti, non può dirsi “diretto” ma risulta, al contrario, il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società per effetto della condotta posta in essere dall’amministratore medesimo.