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Art. 2395 c.c.
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2 Ottobre 2019

Insindacabilità degli atti gestori

Le scelte gestorie effettuate dall’amministratore sono insindacabili nel merito imprenditoriale e non possono costituire fondamento per la responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2394 o 2395 cod. civ., anche se rovinose o adottate sulla base di scelte c.d. “miopi ed errate”.

Tuttavia, tale regola di “esenzione” trova un limite altrettanto rigoroso nella valutazione di ragionevolezza delle scelte stesse, da compiersi – necessariamente ex ante – secondo i parametri della diligenza professionale nonché nella verifica circa l’adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste

8 Luglio 2019

Fallimento e sopravvenuta carenza di legittimazione dei creditori sociali nella loro azione avverso gli amministratori

Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l’azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l’aver questi ridotto “l’integrità del patrimonio sociale”, assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.

Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all’azione ex art. 2395 c.c. per l’aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.

2 Luglio 2019

Azione individuale ex art. 2395 c.c. estesa al direttore generale

L’azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. ha come presupposto un pregiudizio alla sfera patrimoniale del socio che sia immediata conseguenza di una azione o omissione degli amministratori e non il mero riflesso del danno arrecato all’intero patrimonio sociale (e, di conseguenza, al patrimonio del socio in ragione del decremento di valore della propria partecipazione).

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23 Maggio 2019

Non è risarcibile direttamente in favore del socio il danno sofferto dalla società partecipata per effetto della mala gestio dell’amministratore

L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell’amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.

In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione.

Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.

17 Aprile 2019

Azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. e relativo onere probatorio

L’azione individuale spettante ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; tale azione individuale, pertanto, è rimedio utilmente esperibile solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori. La riconducibilità della responsabilità ex art. 2395 c.c. allo schema della responsabilità aquiliana comporta che è sul socio che agisce che grava l’onere di allegare in maniera specifica e di provare a) la addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

15 Aprile 2019

Riduzione del valore della partecipazione sociale e danno diretto del socio

L’azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci.

1 Aprile 2019

Omessa consegna del certificato di abitabilità e conseguente azione risarcitoria e di responsabilità rispettivamente verso società e amministratori

Il certificato di abitabilità rientra nel novero dei documenti che, a norma dell’art.1477 c.c., il venditore deve rimettere al compratore al più tardi al momento della consegna del bene venduto. Pertanto, l’inadempimento del venditore sussiste già nel momento in cui, in sede di esecuzione del contratto di compravendita con l’immissione dell’acquirente nel possesso materiale e giuridico del bene, venga omessa la consegna allo stesso del certificato di abitabilità; ed è dunque da tale data che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione volta a far valere la responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale. Non possono peraltro rilevare quali atti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c.), delle precedenti missive che non contengano, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, secondo la previsione dell’art. 2395 c.c. o dell’art. 2476, co. 6°, c.c., atteso che tale responsabilità – di natura extracontrattuale – postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.

Inoltre, ai fini dell’esperimento dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della società venditrice, fa venir meno la qualifica di creditore in capo all’istante, escludendo quindi la sussistenza del presupposto fondamentale per l’utile accesso al rimedio previsto dalla norma. Infine, a fondare la responsabilità dell’amministratore ex art. 2394 c.c. non può valere la mera insufficienza del patrimonio sociale, occorrendo anche che la stessa sia conseguenza di atti di mala gestio, ovvero di omissioni e condotte illegittime poste in essere dall’amministratore in violazione degli obblighi correlati alla carica e, segnatamente, in contrasto con il generale dovere di preservare l’integrità del patrimonio sociale.

20 Febbraio 2019

Azione individuale del socio: profili sostanziali e processuali

Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica. [ LEGGI TUTTO ]

28 Gennaio 2019

Fallimento di s.r.l. e presupposti per l’esercizio dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c.

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. [ LEGGI TUTTO ]

25 Gennaio 2019

Inadempimento contrattuale del prestatore d’opera intellettuale e risarcimento del danno cagionato alla società

E’ logicamente erroneo calcolare un danno per differenza tra una stima previsionale iniziale ed il costo finale dell’opera realizzata, ponendosi, con ciò, in una prospettiva di carattere patrimoniale: all’esito delle operazioni il committente diviene proprietario di un’opera che – in casi di intervento di radicale ristrutturazione – subisce un aumento di valore pari al costo effettivo dell’intervento. Dunque, quand’anche la previsione iniziale [ LEGGI TUTTO ]