Art. 2395 c.c.
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Responsabilità degli organi amministrativi nei confronti dei creditori sociali e nei confronti della curatela fallimentare: onere della prova, natura e presupposti
Sussiste in capo al curatore delle S.r.l. fallite il diritto di esercitare nei confronti degli organi sociali, indistintamente e cumulativamente, sia l’azione di responsabilità che l’azione spettante ai creditori della società, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
Nell’adempimento delle proprie obbligazioni, agli amministratori di S.r.l., al pari di quelli delle S.p.A., è ora richiesta [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità spettante al socio e al terzo nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all’art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell’interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
Carenza di allegazione e prova del danno e liquidazione equitativa
La riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.
Legittimazione del curatore fallimentare e presupposti dell’azione di responsabilità nella srl
Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità. [ LEGGI TUTTO ]
In tema di esercizio delle azioni di responsabilità dopo l’apertura del fallimento di una s.r.l.
A seguito dell’apertura del fallimento l’azione sociale di responsabilità di cui all’art. 2476 co. 3 c.c. e l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (applicabile analogicamente alle s.r.l.) spettano esclusivamente al curatore. Rimane invece in capo al socio o al terzo [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del socio ex art. 2395 e mutatio libelli
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che [ LEGGI TUTTO ]
E’ esperibile l’azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dell’amministratore di società fallita per avere indotto il fornitore in inganno sulla base di un bilancio falso
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell’amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno “diretto” al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente [ LEGGI TUTTO ]
Pagamenti preferenziali, azione di responsabilità dei creditori e del terzo e intervenuto fallimento della società, richiesta di discussione orale davanti al collegio
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell’azione di cui all’art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull’attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). [ LEGGI TUTTO ]
Illegittima prosecuzione dell’attività sociale, natura del danno e responsabilità di amministratori (di diritto e di fatto) e dei revisori
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il socio (o il terzo) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione aquiliana per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, [ LEGGI TUTTO ]