Art. 2407 c.c.
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Svalutazione dei crediti, continuità aziendale e erosione del capitale sociale
È viziata da genericità, ed è quindi inammissibile, l’azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare nei confronti del passato organo amministrativo fondata sull’omessa svalutazione in blocco di tutti i crediti della società poi fallita nei confronti della clientela dovuta alla perdita di continuità aziendale. Al contrario, l’accertamento di un simile obbligo di svalutazione impone che l’attore indichi analiticamente le circostanze tali per cui ciascun credito era da svalutarsi
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo presuppone la mala gestio degli amministratori, anche non delegati. Questi ultimi, infatti, hanno il diritto/dovere di esigere informazioni dagli amministratori delegati, all’evenienza attivandosi con richieste di chiarimenti ed integrazioni.
Dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare
Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei. [ LEGGI TUTTO ]
Sui sindaci di s.p.a.: diritto al compenso e responsabilità per compartecipazione omissiva nel danno prodotto dall’amministratore delegato
Va respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell’ex sindaco, poiché la società non ha mai negato l’esattezza dei conteggi dedotti nel procedimento esecutivo, né l’esistenza dell’incarico sindacale.
Va inoltre respinta la domanda proposta in riconvenzionale e finalizzata ad ottenere la refusione dei danni lamentati dalla S.p.a. sul supposto mancato esercizio dei poteri di ispezione e controllo da parte dell’ex sindaco relativamente all’operato dell’organo amministrativo o, meglio, supponendo un esercizio solo formale di tali diritti/doveri, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per distrazione di somme dalle casse sociali. Nullità per immeritevolezza della clausola claims made.
L’amministratore non può addurre quale titolo giustificativo di prelievi dalle casse sociali un contratto, da lui stipulato con l’amministratore revocato, modificativo di una transazione stipulata dalla società e specificamente autorizzata con delibera dell’assemblea dei soci, qualora in giudizio si accerti la falsità della scrittura recante il predetto contratto modificativo o comunque la mancanza di delibera assembleare autorizzativa alla stipula dello stesso.
Azione di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata esercitata dal curatore del fallimento
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Dovere di vigilanza dei sindaci di società a responsabilità limitata e onere della prova
In tema di responsabilità degli organi sociali, l’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, co. 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è integrata laddove sia dimostrato che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti palesemente illegittimi e irregolari, così da omettere la doverosa diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c..
Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo
L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.
L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato ex art. 2043 c.c..
responsabilità di amministratori e sindaci per distrazioni patrimoniali
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché [ LEGGI TUTTO ]