Art. 2407 c.c.
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Legittimazione esclusiva del curatore fallimentare ad esercitare le azioni di responsabilità, sociale e dei creditori, nei confronti degli amministratori e dei sindaci
In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, spetta, in via esclusiva, al curatore fallimentare, e non soltanto quella c.d. sociale, per il ristoro di danni arrecati alla società, ma anche le cc.dd. azioni di massa, ovvero, quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali, ed al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria individuale, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. [ LEGGI TUTTO ]
Obbligo di accantonamento nel progetto di bilancio di esercizio di un fondo rischi in capo agli amministratori di società debitrice per crediti vantati da terzi
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità della banca per abusiva concessione del credito (legittimazione attiva e termini di prescrizione)
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell’istituto di credito per aver contribuito all’aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.
Illegittima prosecuzione dell’attività caratteristica e assorbimento degli addebiti riguardanti operazioni straordinarie manifestamente arbitrarie poste in essere dopo la perdita del capitale. Criteri di liquidazione del danno e di riparto delle quote interne di responsabilità
L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una duplice tipologia di causae petendi: da una parte, la formulazione di addebiti specifici, ad esempio l’avventatezza [ LEGGI TUTTO ]
Sulla nomina a sindaco di un dipendente pubblico in assenza della prescritta autorizzazione della P.A.
La mancata autorizzazione dell’amministrazione pubblica ex art. 53 d.lgs. n. 65/2001 ad un proprio dipendente per l’assunzione della carica di sindaco non concreta un’ipotesi di decadenza, differentemente da quanto previsto [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore del Fallimento di S.r.l. nei confronti di amministratori e sindaci
Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l’azione di responsabilità verso i creditori sociali [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci e nullità dell’atto di citazione
L’azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci di una società per la causazione e l’aggravamento del dissesto di quest’ultima presuppone l’esatta identificazione delle condotte (attive od omissive) compiute [ LEGGI TUTTO ]
responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l’illecita prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento
Se l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.
Responsabilità dei sindaci per omesso controllo nell’erogazione di finanziamenti
Dimissioni del collegio sindacale: presupposti e limiti della responsabilità per omessa vigilanza
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all’organo amministrativo [ LEGGI TUTTO ]