Art. 2409 c.c.
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Revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata
L’art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato. Soltanto [ LEGGI TUTTO ]
Richiesta di proroga dell’incarico da parte dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.
La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore fallimentare: debiti maturati in capo alla società successivamente alla perdita del capitale sociale e danno risarcibile
E’ manifestamente incongruente, in logica e in diritto, la pretesa di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all’art. 2486 c.c. un danno risarcibile commisurato all’entità di “debiti” maturati in capo alla società [ LEGGI TUTTO ]
Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione
Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo [ LEGGI TUTTO ]
Dimissioni del collegio sindacale: presupposti e limiti della responsabilità per omessa vigilanza
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all’organo amministrativo [ LEGGI TUTTO ]
Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale
Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale – oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste – impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci a causa della distrazione e della sottrazione di risorse finanziarie in danno della società
La società danneggiata può partecipare al procedimento promosso dai soci nei confronti degli amministratori anche in assenza di una delibera assembleare autorizzativa.
L’azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di amministratori e sindaci dà luogo a cause tra loro scindibili.
Il danno “da dissesto” non può essere oggetto di una richiesta da parte del socio, ma solo da parte dei creditori della società e del curatore fallimentare.
I membri del collegio sindacale possono essere ritenuti responsabili anche del danno subito dopo la cessazione dalla carica se la loro colpa ha consentito la continuazione di una condotta che avrebbero dovuto interrompere.
Responsabilità di amministratori e sindaci verso la società
Ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c., gli amministratori e i sindaci sono obbligati a risarcire la società di tutti i costi che quest’ultima ha sostenuto a causa della loro condotta negligente (ex multis, il Tribunale ha condannato l’amministratore e i sindaci a risarcire [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso abusivo al credito bancario e azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci
E’ da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell’amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di controllo del socio non partecipante all’amministrazione della s.r.l.
Il secondo comma dell’art. 2476 c.c. sancisce un ben preciso diritto del socio non partecipante all’amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto [ LEGGI TUTTO ]