Art. 2409 c.c.
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Carenza di legittimazione dei singoli sindaci a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. costituisce un’attribuzione collegiale propria dell’organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.
Insussistenza del diritto del socio di S.p.A. a consultare la documentazione contabile della società
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
Irrilevanza della messa in liquidazione della società ai fini del procedimento di denunzia al tribunale di gravi irregolarità
Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell’impresa anche mediante l’esercizio provvisorio [ LEGGI TUTTO ]
Ricorso ex art. 2409 c.c.
Alla stregua dell’intervento normativo del 2003 la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. deve trovare fondamento sui seguenti elementi di fatto: a) fondato sospetto di gravi irregolarità, b) ingenerato nei soci dalla violazione dei loro doveri da parte degli amministratori; c) capacità di tale irregolarità di arrecare danno alla società o a una o più società controllata. [ LEGGI TUTTO ]
Patto di non concorrenza e socio occulto
La disciplina dettata dall’art. 2596 c.c. non si applica al patto di non concorrenza che sia parte di una più ampia regolazione negoziale dei rapporti tra le parti.
Procedimento ex art. 2409 c.c.
Per l’attivazione del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del requisito dell’attualità del danno o del pericolo di danno degli atti di gestione oggetto di denuncia al Tribunale. [ LEGGI TUTTO ]
Procedimento ex art. 2409 e irregolarità di bilancio
Le irregolarità oggetto di denunzia ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono comunque attenere alla legittimità della stessa, quand’anche in termini di ragionevolezza e prudenza minime esigibili, e non investire l’opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.