Art. 2421 c.c.
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L’amministratore non esecutivo di s.p.a. non può effettuare atti di ispezione e controllo
Il diritto del socio di s.p.a. di accedere alla documentazione sociale è specificamente regolato dall’art. 2422 c.c. ed è circoscritto agli estratti dei libri di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 2421 c.c., ossia il libro dei soci e delle adunanze e deliberazioni delle assemblee sociali; detto diritto è incondizionato. Diverso e non estensibile alla s.p.a. è il regime di ispezione e controllo del socio non amministratore di s.r.l. regolato dall’art. 2476, co. 2, c.c., che vige per la diversa tipologia societaria delle s.r.l., caratterizzate da una minor separazione dei poteri del socio da quelli gestori e da un diverso sistema di controlli.
I doveri informativi e di acquisizione documentale dell’amministratore non esecutivo di s.p.a. non possono essere modulati sul generalizzato potere di ispezione e controllo previsto per i soci non amministratori di s.r.l. dall’art 2476 c.c., dovendo per contro essere perimetrati sulla base delle norme e dei principi propri del sottosistema delle s.p.a. e della sua governance. Ai fini dell’agire informato, ciascun amministratore può richiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, che ritenga opportuno approfondire, mentre non è evincibile un diritto del singolo consigliere di effettuare individualmente e indiscriminatamente atti di ispezione e controllo direttamente presso la struttura aziendale.
Responsabilità degli amministratori per danni diretti al socio che ha acquistato la partecipazione sulla base di bilanci non veritieri
L’art. 2395 c.c. contiene la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale. In specie, l’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Orbene, la responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo non scaturisce dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un’ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale, direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo. Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell’art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell’esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio. Trattandosi di responsabilità aquiliana, il terzo danneggiato è onerato della prova dei presupposti – soggettivi e oggettivi – di tale responsabilità. Tanto premesso, l’accoglimento dell’azione risarcitoria proposta a norma dell’art. 2395 c.c. richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem, ma anche – al pari di ogni altra azione risarcitoria – l’allegazione e prova, da parte dell’attore, del danno lamentato e del nesso causale intercorrente tra questo e la condotta stessa.
È pacifico che tra le condotte contra legem suscettibili di generare responsabilità in capo agli amministratori e alla società vi sia la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio o il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale, ecc. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di una domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., incombe sul terzo danneggiato l’onere di provare – sulla scorta del principio del “più probabile che non” – la ricorrenza delle falsità e l’idoneità della prospettazione inveritiera a trarre in inganno il contraente, di fatto determinando la conclusione del contratto. In particolare, incombe sull’acquirente l’onere di allegare e dimostrare che egli abbia acquistato le azioni di quella società per effetto della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio. In altri termini, con particolare riferimento a partecipazioni in società chiuse, non può considerarsi sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria accedente all’azione di responsabilità la sola prova del compimento, da parte degli amministratori, di un’attività decettiva nei confronti dell’acquirente delle azioni e di un inganno di cui quest’ultimo sia rimasto vittima nell’operazione di acquisto; occorre, infatti, che l’acquirente alleghi e dimostri che, per effetto dell’illegittima e falsa rappresentazione della situazione patrimoniale economica contenuta nel bilancio e/o nei documenti ad esso allegati – la cui sussistenza, beninteso, costituisce presupposto logico necessario dell’accoglimento della domanda –, egli sia stato indotto ad acquistare le quote e che, per effetto di tale acquisto abbia subito un danno.
Contestazione di delibera assembleare non iscritta nei libri sociali e onere della prova
Laddove la società contesti l’esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l’esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.
Iscrizione nel libro soci di un fatto nuovo che modifica l’assetto societario: onere della prova
La società che intende iscrivere nel libro soci un fatto “nuovo” che modifica l’assetto societario fino a quel momento esistente, costruito intorno ad una legittimazione in precedenza pacificamente riconosciuta, è tenuta a fornire la prova del presupposto formale che legittima una annotazione contraria al diritto del socio.
La prova del presupposto dell’annotazione risale, infatti, in capo a colui che intende farla valere, in applicazione della regola generale di cui è espressione il principio in virtù del quale chi afferma la titolarità di un diritto sulle azioni, per poter ottenere la legittimazione ad agire in società, deve fornire la prova del diritto e la società deve limitarsi ad un controllo di regolarità formale del titolo, da esercitarsi in maniera oggettiva, e procedere alla corrispondente iscrizione nel libro soci.
Determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale in caso di omessa consegna del libro delle adunanze del collegio sindacale
L’omessa consegna del libro delle adunanze del collegio sindacale (di cui all’art. 2421, 1 comma, n. 5 c.c.) da parte del presidente del collegio sindacale costituisce inadempimento del professionista: conseguentemente, il professionista non ha diritto ad alcun compenso atteso che l’attività di controllo del collegio sindacale non è stata adempiuta nelle forme prescritte dall’art. 2404, 3 comma, c.c. [ LEGGI TUTTO ]
L’indeterminatezza e l’atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza trova un limite nel requisito della strumentalità
L’indeterminatezza ed atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc trova un limite nel requisito della strumentalità da intendersi: sia sotto l’aspetto dell’impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente; sia sotto l’aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito [nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da un socio che chiedeva di essere reiscritto a libro soci dopo che era stato cancellato in ragione di una pretesa cessione a terzi in realtà mai avvenuta].
Annullabilità della delibera assembleare di società cooperativa
È annullabile, secondo quanto previsto dall’art. 2377, co. 2, c.c., la delibera dell’assemblea di società cooperativa a responsabilità limitata adottata con il voto determinante di soggetti che, alla data dell’assemblea, non risultavano ancora iscritti quali soci nel registro delle imprese, in quanto adottata in violazione dell’art. 2538, co. 1, c.c., il quale sancisce che “nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.”
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per se stessa il ricorso al criterio deficit patrimoniale accertato in sede di fallimento
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste agli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento della società medesima confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F.
L’omessa o irregolare tenuta della contabilità [ LEGGI TUTTO ]
Modalità di tenuta del libro soci e obbligo di indicazione del domicilio dei soci sullo stesso
Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, si deve escludere – eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale – la possibilità di ravvisare un formale “obbligo giuridico” positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato [ LEGGI TUTTO ]
Diritto di ricevere comunicazione degli indirizzi dei consociati
Difetta del presupposto del fumus boni iuris (oltre che, nel caso di specie, del presupposto del periculum in mora) la domanda cautelare, proposta da alcuni soci di una società cooperativa, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di ricevere dalla società la comunicazione degli indirizzi degli altri consociati. Le disposizioni (in tesi, fondanti il diritto per il quale si è chiesta tutela) di cui [ LEGGI TUTTO ]