Art. 2424 bis c.c.
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Obbligo di accantonamento nel progetto di bilancio di esercizio di un fondo rischi in capo agli amministratori di società debitrice per crediti vantati da terzi
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui [ LEGGI TUTTO ]
Sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Nonostante il disposto dell’art. 2378 c.c. consenta la sospensione cautelare della “esecuzione” delle delibera, si deve ritenere che tale tutela cautelare possa essere concessa anche nel caso in cui ad essere impugnata sia una delibera non suscettibile di esecuzione [ LEGGI TUTTO ]
Deliberazione assembleare impugnata sostituita da un’altra presa in conformità della legge e dello statuto
L’art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso – nei limiti della compatibilità – anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l’assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.
Impugnazione di delibera assembleare recante approvazione contestuale di più bilanci d’esercizio
Nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d’esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell’art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera [ LEGGI TUTTO ]