hai cercato articoli in
Art. 2449 c.c.
10 risultati
21 Maggio 2024

Revoca dell’amministratore di società a totale partecipazione pubblica

Quando a un ente pubblico è attribuito un potere di nomina o revoca di amministratori in una società, l’ente, nell’avvalersi di tale diritto, non esercita un potere a titolo proprio, ma esercita l’ordinario potere dell’assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto. Ciò comporta, per un verso, che gli atti in questione competono all’ente pubblico uti socius, e dunque iure privatorum e non iure imperii, con la conseguenza che in relazione a essi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Per altro verso, che il rapporto controverso resta nella titolarità della società, unico soggetto tenuto a rispondere dell’eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall’illegittimità del provvedimento medesimo, corollario da cui discende la necessaria partecipazione della società al giudizio di impugnazione della revoca.

La delibera di revoca dell’amministratore produce in ogni caso i suoi effetti in funzione della continuità della vita sociale, che esige certezza e stabilità degli atti, e al fine di presidiare la volontà assembleare che, come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta. Tale disciplina, dettata per le s.p.a., è applicabile in via analogica agli amministratori di s.r.l., essendo valide e applicabili anche in tale ambito le ragioni che la sorreggono. La delibera di revoca dell’amministratore deve enunciare in maniera esplicita le ragioni della revoca, che devono presentare caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione, con la conseguenza che alla società compete la posizione di attore sostanziale in giudizio.

La previsione di cui all’art. 50, co. 8 e 9, TUEL identifica ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori nel solo caso in cui la revoca intervenga nel termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, come previsto dall’art. 50, co. 9, TUEL. Di contro, la revoca dell’amministratore di una società partecipata da un Comune, disposta dal relativo sindaco oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, è da ritenersi soggetta, quanto al ricorrere della giusta causa, alle regole ordinarie.

Il rapporto fra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, non essendo consentito all’ente di incidere unilateralmente sul suo svolgimento e sull’attività della società mediante l’esercizio di poteri autorizzativi o discrezionali. L’amministratore di designazione pubblica non è soggetto agli ordini dell’ente nominante e, anzi, per testuale previsione del codice civile (art. 2449 c.c.), ha i medesimi diritti e i medesimi obblighi dell’amministratore di nomina assembleare.

L’accertamento del venir meno del rapporto fiduciario, quale presupposto della delibera di revoca, è rilevante ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato solo quando i fatti che abbiano determinato il venir meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore. In caso contrario, lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza dell’assemblea che legittima, da un lato, il recesso ad nutum e, dall’altro, che l’amministratore revocato senza giusta causa richieda il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato.

Revoca del sindaco nominato da un ente pubblico

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie societarie relative a società a partecipazione pubblica, con riguardo in particolare all’esercizio delle prerogative attribuite al socio pubblico e, segnatamente, dei suoi poteri di nomina e revoca degli amministratori e sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Una società, infatti, non muta la sua natura di soggetto privato sol perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale; l’ente pubblico non può esercitare poteri autoritativi o discrezionali nei riguardi della società, ma può avvalersi solamente degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società.

L’ente pubblico, quando nomina e revoca gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza della società, non esercita un potere a titolo proprio, ma esercita l’ordinario potere dell’assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto. L’amministratore e il sindaco o il componente del consiglio di sorveglianza di designazione pubblica non è soggetto agli ordini dell’ente nominante, ma ai sensi dell’art. 2449 c.c. ha gli stessi diritti ed obblighi dei membri di nomina assembleare.

Anche il provvedimento di revoca di amministratori e sindaci emesso ai sensi dell’art. 50, co. 8 e 9, t.u.e.l. attiene pur sempre ad una situazione giuridica successiva alla costituzione della società e, essendo idoneo ad incidere internamente sulla struttura societaria, va ritenuto espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all’ente pubblico uti socius, che il sindaco esercita in conformità agli indirizzi, di natura politico-amministrativa stabiliti dal consiglio.

l’art. 2449 c.c. non contiene una deroga espressa alla disciplina delineata dall’art. 2400, co. 2, c.c. Quest’ultima norma, pertanto, è applicabile anche alle ipotesi di revoca dei sindaci di società partecipate da enti pubblici, con la conseguenza che pure per siffatta revoca devono ritenersi operanti il limite della giusta causa e la necessità di approvazione da parte del tribunale.

È illegittimo il meccanismo di decadenza automatica dei membri del collegio sindacale delle società per azioni ancorché partecipate da un ente pubblico locale. La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 50, co. 8, t.u.e.l. impone di escludere dal meccanismo di decadenza automatica ivi previsto le nomine dei membri del collegio sindacale demandate al sindaco del comune quale azionista della società partecipata. Invero, seppur originata da una designazione fiduciaria (implicante un giudizio di affidabilità della persona prescelta), la nomina dei componenti del collegio sindacale da parte del rappresentante dell’ente locale si distingue dalle nomine fiduciarie tout court in quanto riguarda un incarico per l’espletamento del quale il designato si spoglia, dopo la nomina, della sua veste fiduciaria, assumendo la connotazione di organo autonomo e neutrale. La funzione di controllo del collegio sindacale impedisce che vi sia un condizionamento politico nello svolgimento dell’incarico. Il semplice giudizio preventivo di affidabilità del designato compiuto nella fase genetica della sua scelta non comporta, in assenza di vincoli di indirizzo nell’esercizio delle funzioni, che la nomina del componente del collegio sindacale da parte del rappresentante dell’ente locale sia qualificabile in termini di nomina fiduciaria. Nel caso dei sindaci, quindi, la nomina è fiduciaria nel senso minimale di nomina che avviene intuitu personae, ma la fiduciarietà si esaurisce nel momento della individuazione del soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione.

Non vi è alcuna norma che preveda la reintegra del sindaco revocato senza giusta causa, reintegra già esclusa per gli amministratori, per i quali l’art. 2383, co. 3, c.c. prevede solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa. Conseguentemente, per il principio normativo di uguaglianza di diritti tra amministratori e sindaci di designazione pubblica e membri di nomina assembleare ex art. 2449, co. 2, c.c., va escluso che possa farsi valere la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca.

3 Maggio 2023

Il diritto di recesso del socio ex art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.

L’eliminazione dallo statuto di una previsione che impone il raggiungimento di un quorum rafforzato per la nomina dell’amministratore delegato e del presidente e l’eliminazione di una che fa riferimento alla parità di genere all’interno del collegio sindacale sono modifiche non riguardanti direttamente i diritti di voto o di partecipazione che legittimano il socio, ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. g), c.c., ad esercitare il recesso dalla società. Entrambe le modifiche, infatti, migliorano la condizione soggettiva del socio, perché, nel primo caso, si consente più agevolmente di addivenire a una decisione in ordine all’elezione dei componenti cardine dell’organo amministrativo e, nella seconda ipotesi, viene ampliata la libertà di scelta dei componenti.

In tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto del socio al recesso ex art. 2437, lett. g), c.c., perché l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del mutamento del quorum.

Determina l’annullamento della deliberazione di modifica dello statuto sociale per mancato rispetto dell’art. 2437 ter, co. 5, c.c. la mancata informativa degli amministratori dovuta ai soci che hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle proprie azioni, ma non la mera inerzia degli amministratori, che comporta soltanto la possibilità per il socio di attivare il procedimento di cui al sesto comma dell’articolo.

La delibera assembleare di modifica dello statuto determinata esclusivamente dalla necessità di adeguare lo stesso a un nuovo testo normativo non fa sorgere il diritto di recesso.

L’abuso di maggioranza sussiste di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata. Si tratta di deliberazioni formalmente consentite dalla norma, ma invalide per violazione di clausole generali (appunto, i principi di correttezza e buona fede) che, come tali, risultano residuali rispetto a fattispecie tipiche.

L’art. 2449 c.c. riconosce la possibilità che a singoli soci pubblici sia riservato il diritto di nomina di esponenti aziendali, ma non regola invece la diversa fattispecie in cui una clausola statutaria faccia riferimento (non a singoli soci individuati, ma più genericamente) a “soci pubblici”, senza ulteriore determinazione.

5 Maggio 2021

Revoca dell’amministratore di società per azioni a partecipazione pubblica – ripartizione della giurisdizione – contenuto della delibera di revoca – la giusta causa

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all’art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135.

L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 cod. civ., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 cod. civ. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.

In tema di revoca dell’amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

La giusta causa di revoca dell’amministratore è individuabile non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato.

La giusta causa di revoca dell’amministratore può essere individuata anche in obblighi ex lege determinanti la necessità di una diversa composizione dell’organo gestorio in ragione dell’equilibrio di genere, o obblighi che, per la loro natura oggettiva, si pongono di per sé quale motivo di una revoca non determinata ad nutum dai soci -e, dunque, senza la ostensione di alcuna giustificazione- ma, appunto, “giustificata” da situazioni delle quali i soci non possono non tener conto nell’ambito dell’ordinamento generale.

24 Luglio 2019

Illegittimità della revoca degli amministratori di società c.d. in house providing in attuazione del meccanismo di spoils system

La revoca dall’incarico di amministratore di società partecipata pubblica attuata in applicazione del meccanismo di spoils system configura una revoca senza giusta causa dalla carica gestoria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell’art. 2383 c.c. in riferimento al lucro cessante, ossia al compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca (Cass. 2037/2018).

[ LEGGI TUTTO ]

17 Maggio 2017

La disciplina applicabile alla revoca dell’amministratore nominato dallo stato o da enti pubblici

L’atto della nomina ex art. 2449 c.c. ha una natura essenzialmente privatistica, in quanto si fonda sul contratto di società, difettando nella fattispecie il potere pubblico, e ad esso si applica la disciplina di cui all’art. 2383, co. 3, c.c.

20 Febbraio 2017

responsabilità di amministratori e sindaci per condotte distrattive e per l’illecita prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento

Se l’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.

Il termine di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità decorre, sia per gli amministratori che per i sindaci, dalla data di cessazione dalla carica.

12 Giugno 2015

Riparto di giurisdizione in materia di azioni di responsabilità esercitate nei confronti di amministratori di società a partecipazione pubblica.

In tema di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori o organi di controllo di società a partecipazione pubblica l’ordinamento individua una giurisdizione ordinaria, avente per oggetto l’accertamento e il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, salve specifiche eccezioni previste dalla legge, e una giurisdizione contabile, [ LEGGI TUTTO ]

18 Novembre 2014

Natura del rapporto tra organo gestorio e società, giusta causa di revoca e risarcimento del danno

Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.

 

Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.

 

Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, [ LEGGI TUTTO ]

21 Novembre 2012

Azione di responsabilità: legittimazione attiva del curatore fallimentare ed eccezione di prescrizione

Sussiste la legittimazione in capo al curatore anche per l’azione di responsabilità dei creditori sociali (oltre che di quella sociale) nei confronti degli amministratori di s.r.l., in quanto la norma dell’art. 2394 c.c. deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle s.r.l.  [ LEGGI TUTTO ]