Art. 2465 c.c.
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Responsabilità di amministratori, sindaci e revisore
Gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole anti doveroso altrui e il nesso causale tra i medesimi e, sotto il profilo soggettivo, almeno la colpa, i cui caratteri risultano indicati all’art. 2392 c.c. La norma stabilisce che la colpa può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l’evento, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere immuni da colpa. La regola della responsabilità solidale e presunta come paritaria in capo a tutti i componenti dell’organo gestorio viene meno, però, a fronte della prova della concreta insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno nella causazione del danno. Permane ai sensi dell’art. 2381 c.c. il dovere di vigilare sul generale andamento della società rispetto al quale non ha alcun rilievo il difetto di delega, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
I presupposti della responsabilità dei sindaci, in concorso con quella degli amministratori, sono: la commissione, da parte degli amministratori, di un atto di mala gestio, la derivazione causale da tale atto di un danno a carico della società ex art. 2393 c.c., la derivazione di un danno dall’omessa o inadeguata vigilanza sull’operato degli amministratori da parte dei sindaci. Compito essenziale ex art. 2403 c.c. dell’organo di controllo è di verificare, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c., il rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllando in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nell’osservanza di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza, si estendono a tutta l’attività sociale in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali. Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera posizione di garanzia; si esige tuttavia, a fini dell’esonero dalla responsabilità, che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l’intera gamma dei poteri istruttori e impeditivi affidatigli dalla legge.
L’esercizio del controllo da parte del revisore nelle società di capitali è finalizzato ad assicurare la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile dell’ente, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile e dell’oggettività del patrimonio. Il revisore nello svolgimento della sua funzione deve necessariamente operare un controllo sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio. Proprio in funzione della peculiare ampiezza e incisività del controllo affidato al revisore contabile si prevede che esso risponda, in solido con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Non si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma anche il revisore risponde in solido con l’organo gestorio nei limiti del contributo effettivamente dato al danno.
Nell’ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione regressiva della società, da deliberarsi con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo. Il danno derivante dall’inerzia dell’organo gestorio a fronte della perdita del capitale sociale è un danno per i creditori sociali ed è rappresentato dall’incremento dell’indebitamento ovvero dall’aggravamento della situazione patrimoniale della società (già in situazione di deficit) con conseguente detrimento della prospettiva di soddisfazione per i creditori.
Per quanto attiene alla conservazione del capitale sociale è evidente l’esigenza che per tutta la durata della società persista quell’ammontare di risorse investite dai soci su cui si localizza, in via primaria, il rischio di impresa. In mancanza, nell’ipotesi in cui i soci non abbiano più nulla da perdere, non si può consentire la prosecuzione di un’iniziativa che altrimenti proseguirebbe ad esclusivo rischio di creditori sociali. Occorre in altri termini assicurare in ogni momento della vita sociale che il potere di direzione dell’iniziativa sia controbilanciato dalla esposizione al rischio. Gli artt. 2446 e 2447 c.c. esprimono principi fondamentali della attività economica di impresa in forma sociale: la tempestiva rilevazione di una situazione di crisi, con l’attivazione di procedure idonee a prevenirne l’aggravamento e l’immediato blocco di nuove operazioni imprenditoriali quando non sussista più quel minimo di investimento che è il presupposto per il regime di responsabilità limitata dei soci.
Il conferimento in natura nella s.r.l.
Nella disciplina dei conferimenti in natura nella s.r.l. non è previsto espressamente che gli amministratori debbano controllare la relazione di stima, come prevede l’art. 2343, co. 3, c.c. in tema di s.p.a., né viene richiamato l’art. 2343, co. 4, c.c. che regola nelle s.p.a. il caso in cui il valore dei beni conferiti sia inferiore a quello nominale. Tuttavia, gli amministratori di s.r.l. sono tenuti alla lettura della relazione e rilevare eventuali errori che appaiano loro, in relazione alle loro competenze, evidenti. Inoltre, se l’art. 2466 c.c. disciplina per le s.r.l. il caso in cui il socio non esegua il conferimento, il sistema deve ammettere, a tutela della integrità del patrimonio sociale, che, qualora un conferimento sia solo apparente, gli amministratori debbano mettere in atto azioni a difesa della società, se non altro procedendo a ridurre il capitale, posto che non è esteso alle s.r.l. il sistema di cui all’art. 2343, co. 4, c.c.
Conferimento d’azienda, responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e concorso di terzi in condotte distrattive
ll conferimento dell’azienda in società a responsabilità limitata comporta l’obbligo della redazione della perizia di stima resa ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito. Alla suddetta stima concorre il valore dei beni aziendali e – ove presente – l’avviamento. A fronte dell’iscrizione al passivo del debito per canoni o simili, pur consentendo determinati metodi contabili di considerare nell’attivo patrimoniale il valore dei beni inseriti nel compendio aziendale a titolo di leasing o di concessione, esso va ammortato in ragione del tempo di residua disponibilità e nel caso di scadenza della concessione, la disponibilità per il periodo successivo dev’essere valutata come una “eventualità”. Pertanto, non è possibile procedere ad una valorizzazione di suddetti beni nella perizia di stima.
In sede civile, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio societario oltre l’eventuale ulteriore risarcimento del danno, l’obiettiva sussistenza di operazioni distrattive può fondare la dichiarazione di responsabilità primaria dell’amministratore e concorsuale dei terzi che partecipano a tale operazione. La violazione dei doveri relativi alla posizione di amministratore della società va ricondotta alla responsabilità contrattuale. L’attribuzione di un valore nominale della quota di partecipazione inferiore al valore del conferito non rappresenta una vera e propria distrazione del valore dell’azienda, se quanto conferito resta nella disponibilità della conferente, sia pur con l’interposizione di nuova società. Fonte di responsabilità dell’amministratore della società conferente – nella misura del valore dell’azienda conferita risultante dalla perizia di stima – è da ricercarsi nel depauperamento del patrimonio sociale realizzato attraverso la diluizione della partecipazione nella società conferitaria e la successiva cessione senza corrispettivo della quota residua.
Per ammettere una responsabilità extracontrattuale di un soggetto terzo alle condotte distrattive dell’amministratore è necessario ipotizzare un “collegamento psicologico con lo stesso” che ne abbia rafforzato la determinazione, contribuendo a evidenziargli il carattere possibile ed utile dell’operazione. L’associazione automatica della posizione delle società terza a quella del suo amministratore delegato – privo di pieni poteri amministrativi – è fuori luogo. Il principio, tuttavia, vale solo per i negozi e gli atti dei quali la società è parte e non per gli atti che la stessa subisce: l’aumento di capitale non è un atto della società, ma solo “concernente” la stessa, posto che riguarda chi ne sia proprietario. Criterio di prova da adottarsi sul punto è quello generale della “preponderante probabilità di una fatto”. In ordine all’ipotesi del concorso del consulente conscio della complessiva volontà dei clienti, tenendo presente la conformità operativa delle operazioni distrattive e i tempi ristretti di realizzazione, è possibile riconoscere una responsabilità extracontrattuale dello stesso, nonostante l’intervento della dimissione del mandato prima del perfezionamento delle operazioni distrattive.
Conferimento di ramo d’azienda e successione nei contratti
Non si ravvisa malafede nell’operato della società conferente di ramo d’azienda che richieda esplicita adesione all’operazione di conferimento, al fine di evitare l’esercizio del diritto di recesso dei terzi contraenti previsto dall’art. 2558, co. 2, c.c.
Impugnazione perizia di stima conferimenti in natura
La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del perito in sede di valutazione dei conferimenti e inammissibilità di domande nuove nel giudizio risarcitorio
La contestazione della condotta del perito in termini di indebita prosecuzione della attività di impresa successiva alla liquidazione della società, se mossa a fini risarcitori nel giudizio volto ad accertare la responsabilità del perito, [ LEGGI TUTTO ]