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Art. 2467 c.c.
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19 Luglio 2019

Patto parasociale: gli effetti sulla società delle pattuizioni stipulate in suo favore ai sensi dell’art. 1411 c.c.

Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.

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3 Luglio 2019

Clausola compromissoria per le controversie inerenti ai crediti del socio verso la società

La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'”arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società” laddove lo statuto della società riconosca – tramite clausola compromissoria – la competenza dell’arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. [ LEGGI TUTTO ]

18 Aprile 2019

La natura giuridica dei versamenti effettuati dai soci in favore della società, criteri discretivi e disciplina applicabile

L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

12 Aprile 2019

In tema di responsabilità dell’amministratore nei confronti del socio ex art. 2476, co. 6, c.c.

La norma dettata dall’art. 2476 co. 6° c.c. (che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli soci che si assumano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori) costituisce, come il suo omologo dell’art. 2395 c.c., una specie della fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c., e dell’obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati contra ius a terzi  con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l’amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaurano tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione – secondo statuto e legge – della società, tale per cui il dovere dell’organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento – anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova – è regolati dagli artt. 1218 e 1176 cpv c.c.; il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l’amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita – anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza – nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria (nelle specie il Tribunale non ha ritenuto raggiunta tale prova da parte degli attori, che lamentavano la mancata restituzione di finanziamenti soci effettuati per saldare gli acconti di un contratto di appalto mai completato, osservando che nel caso concreto non sussisteva un consilium fraudis tra amministratore e terzo appaltatore a danno dei soci finanziatori, mentre il mancato rimborso poteva considerarsi un riflesso del danno cagionato al patrimonio della società dall’inadempimento dell’appalto).

Nella società a responsabilità limitata il singolo socio è legittimato dall’art. 2476 co. 3°  c.c. all’esercizio dell’azione di responsabilità come sostituto processuale della società, nei confronti della quale va quindi necessariamente integrato il contraddittorio.

5 Febbraio 2019

La postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. opera in caso di “rischio di insolvenza” della società

I presupposti per la postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. devono essere ricondotti ad un’unitaria nozione definibile quale “rischio di insolvenza” dante luogo ad un concorso potenziale tra tutti i creditori della società. In particolare, tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio”) altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienza economiche e, d’altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a “situazioni finanziarie nelle quali sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio a un comportamento ragionevole (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto, in presenza di una crisi dell’impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla.

Inoltre, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di postergare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento del suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.

Costituisce questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se il versamento effettuato dai soci tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell’impresa collettiva (configurandosi, in tale ultima ipotesi, un contratto atipico di conferimento di capitale qui inteso come capitale di rischio in senso economico); nel qual ultimo caso il diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

31 Gennaio 2019

Postergazione ex art. 2467 applicata alle S.p.A.

La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare espressione di un principio generale, volto ad evitare uno spostamento del rischio di impresa sui creditori. Tale principio è esplicitato per le s.r.l., in quanto tendenzialmente più esposte al rischio di sottocapitalizzazione, ma è comunque applicabile alle s.p.a., in particolare modo quando queste siano connotate da: i) base azionaria familiare o ristretta; ii) coincidenza delle figure di soci e amministratori; iii) connessa possibilità per il socio di poter apprezzare la situazione di capitalizzazione della società.
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19 Dicembre 2018

Rimborso anticipato di finanziamenti ai soci e onere della prova del Curatore fallimentare

La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.

4 Dicembre 2018

Finanziamenti dei soci, conferimenti in conto capitale e legittimazione ad agire per azioni in comproprietà

La domanda giudiziale congiuntamente proposta dai coeredi di un socio volta alla restituzione di un finanziamento soci non necessita della previa nomina di un rappresentante comune degli azionisti, non potendosi realisticamente ipotizzarsi il rischio di un esercizio disgiunto del diritto patrimoniale connesso a tale titolarità. [ LEGGI TUTTO ]