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Art. 2469 c.c.
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25 Luglio 2018

Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali

La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui  prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest’ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare,  l’obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) – proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell’utilizzo a copertura delle perdite – i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell’oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.

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17 Aprile 2018

La volontà dei soci superstiti di proseguire il rapporto sociale con gli eredi del socio defunto può essere desunta anche per facta concludentia

La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.

 

27 Febbraio 2018

Cessione di quote, clausola compromissoria e clausola di prelazione

Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.

La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.

26 Gennaio 2018

Clausola compromissoria e norme poste a tutela degli interessi dei soci e dei terzi

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità [ LEGGI TUTTO ]

Intestazione fiduciaria fittizia di quote e causa di importi versati

In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a trasferire le quote sociali all’altra e quest’ultima provveda al pagamento del corrispettivo, oltre alla rifusione delle spese di gestione ed amministrazione degli importi dei finanziamenti effettuati non in conto capitale, occorre valutare l’assetto contrattuale complessivo voluto dalle parti stesse.

Qualora sia provato che le quote siano soltanto fittiziamente intestate alla fiduciaria, non è configurabile alcun corrispettivo per la cessione a favore della parte trasferente, essendo quindi il pagamento sprovvisto di tale causa e qualificabile, invece, come rimborso spese ex art. 1720 c.c. per la restituzione dei finanziamenti effettuati non in conto capitale dalla controparte.

12 Gennaio 2018

Risoluzione del contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali a seguito di avveramento della condizione risolutiva

La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev’essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all’avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).

 

15 Novembre 2017

Condizione risolutiva e cessione di quote di società a responsabilità limitata

Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la inefficacia e/o la nullità e/o l’annullabilità o, in subordine, la proroga del termine di avveramento di una condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l., condizione in forza della quale si prevedeva la risoluzione del contratto per l’ipotesi della mancata liberazione dei precedenti soci – odierni convenuti alienanti – dalle garanzie personali dagli stessi prestate a favore della stessa società [nel caso di specie, infatti, l’attore pretendeva semplicemente di ottenere l’acquisizione delle quote con riduzione del prezzo convenuto, intendendo quale “prezzo” gli oneri relativi alla realizzazione della condizione pattuita, ma non voleva proporre la domanda di risoluzione del contratto che avrebbe comportato la liberazione dell’attore da ogni onere e la restituzione delle quote compravendute].