Art. 2471 bis c.c.
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Cessazione della materia del contendere e nullità ex art. 2744 c.c. dell’atto di costituzione di pegno su quota di partecipazione sociale
La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire [ LEGGI TUTTO ]
Il preliminare di vendita di cose altrui può avere ad oggetto quote di s.r.l.
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui può avere ad oggetto quote sociali. La quota di s.r.l. deve invero considerarsi quale bene immateriale, equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 – ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa. Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società.
Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio. Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione e l’impugnazione volta al suo annullamento.
Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.
[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l’avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c., l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari; nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l’esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i profili di nullità, qualora quest’ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l’esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]
Competenza del giudice che ha disposto il sequestro conservativo di quote di S.r.l. per la nomina del relativo custode
In caso di sequestro conservativo di quote di s.r.l. la competenza alla nomina del relativo custode, secondo la preferibile interpretazione, va individuata in capo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare di sequestro, secondo [ LEGGI TUTTO ]
Fallimento e questioni in materia di interruzione del processo, pegno costituito su quote sociali da falsus procurator e ratifica
Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima [ LEGGI TUTTO ]
Attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario su azioni ex art. 669 duodecies c.p.c.
In sede di attuazione delle misure cautelari ex art. 669duodecies cpc, possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, il quale rimane intangibile quanto ai profili di merito. [ LEGGI TUTTO ]
Inammissibilità del sequestro giudiziario (di quote di S.r.l.) ove, nella causa di merito, sia svolta una domanda di mero accertamento circa la relativa titolarità
Il sequestro giudiziario è diretto ad assicurare l’esito favorevole dell’esecuzione per consegna o rilascio, come è dato desumere anche dalla disposizione di cui all’art. 677 c.p.c., che rinvia, per l’esecuzione del sequestro giudiziario, alle disposizioni [ LEGGI TUTTO ]
Interpretazione ed efficacia di patto parasociale. Delibera di scioglimento della società e convocazione su impulso dei soci
Qualora un sindacato di voto rinvii a un contratto di cessione di partecipazioni sociali (o di costituzione di usufrutto sulle stesse) a sua volta contenente una clausola relativa all’esercizio del diritto di voto del cessionario (o del nudo proprietario in virtù di convenzione contraria ex art. 2352, co. 1, c.c.), statuendo che il contratto di cessione costituisce parte integrante ed essenziale del sindacato, [ LEGGI TUTTO ]
Voto del custode giudiziario e diritto d’impugnazione del titolare della quota
In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all’impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibera da parte del collegio sindacale e irregolare convocazione di assemblea di s.r.l.
L’art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.