Art. 2471 bis c.c.
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Opponibilità del pegno costituito dalla società scissa alla società beneficiaria della scissione assegnataria del bene oggetto del pegno
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.
Accertamento preventivo e legittimazione ad agire
Deve ritenersi che né l’ex amministratore, né – visto il disposto degli artt. 2471-bis e 2352 – il socio la cui quota è sottoposta a sequestro siano legittimati a chiedere un accertamento in via cautelare sulla situazione della società, essendo privi di legittimazione rispetto alle azioni [ LEGGI TUTTO ]
Intervento del custode giudiziario e regolare costituzione di assemblea di s.r.l.
L’assemblea di una s.r.l. è validamente costituita quando sia intervenuto, in rappresentanza di una quota di capitale determinante per il raggiungimento del quorum costitutivo, il custode nominato nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata e il giudice dell’esecuzione abbia statuito che a questi spetti il diritto di voto.