Art. 2473 c.c.
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Il socio receduto non ancora liquidato è ancora titolare della partecipazione sociale
Il socio che ha esercitato il recesso può esser considerato come ancora titolare delle partecipazioni sociali e ciò fino a che non viene liquidato, essendo la fattispecie del recesso del socio a formazione progressiva. Invero, il socio receduto non ancora liquidato è ancora titolare della quota di partecipazione del capitale sociale e quindi deve ritenersi che possa esercitare le facoltà in essa incorporate; a prescindere dall’ampiezza del suo diritto di voto, se affievolito – esercitabile solo con riferimento a quelle decisioni assembleari che possono incidere sul patrimonio della società e quindi sul suo diritto di credito alla liquidazione del valore della partecipazione – o pieno – esercitabile con riferimento ad ogni delibera con il limite dell’abuso del diritto –, in ogni caso il socio receduto durante il procedimento di recesso si trova a poter legittimamente esercitare il diritto di voto in assemblea.
Non rappresenta un’ipotesi di rinuncia implicita alla clausola arbitrale la mancata eccezione di incompetenza nell’ambito di un giudizio di quantificazione del valore della quota sociale ex art. 2473, co. 3, c.c. Tale giudizio, invero, è di mera volontaria giurisdizione e non ha carattere contenzioso. Soltanto in caso di contestazione sul valore determinato dall’esperto si apre un vero e proprio giudizio contenzioso.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Diritto di recesso nella s.r.l.: termine di decadenza e determinazione del valore della quota
La disciplina del diritto di recesso del socio di s.r.l. è dettata dall’art. 2473, co. 2, c.c., che non prevede termini di decadenza, essendo inopportuno, siccome contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla ratio legis e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente, in forza di estensione analogica, ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall’art. 2437 bis c.c., stante la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari. Pertanto, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l. e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale tale esercizio è avvenuto, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.
La dichiarazione di recesso non può essere sospensivamente condizionata dal socio al rimborso della propria partecipazione. Infatti, considerato che il diritto alla liquidazione e al pagamento della quota di partecipazione alla società costituisce una conseguenza ex lege del recesso, giammai l’esercizio di una siffatta ragione creditoria potrà essere riguardato alla stregua di condotta impositiva di una condizione allo scioglimento parziale del rapporto sociale. Inoltre, la prospettazione e la proposizione di un determinato controvalore monetario per la quota in prima battuta da parte del socio recedente non può essere ritenuta condotta anomala e contra legem, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe a fornire un’inammissibile interpretatio abrogans al disposto del comma 3 dell’art. 2473 c.c., nella parte in cui legittima indistintamente “la parte più diligente”, sia essa il socio o la compagine, all’esperimento del procedimento di arbitraggio per la stima della quota, dacché una siffatta dicitura implicitamente presuppone la possibilità della provenienza della proposta iniziale di valutazione da parte del medesimo socio e del successivo esperimento dell’arbitraggio dalla società in disaccordo con tale liquidazione unilaterale.
La dichiarazione di recesso valida ed efficace determina, ipso iure, l’insorgenza in capo all’attrice del diritto di credito all’ottenimento del rimborso della partecipazione, da eseguirsi entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, nella modalità di cui all’art. 2473, co. 4, c.c., e la liquidazione del cui ammontare deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, tenendo conto (ossia non con applicazione e riproduzione pedissequa) al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso.
Ai fini della determinazione del valore della partecipazione del socio recedente ex art. 2743 c.c., per “valore di mercato” deve intendersi il valore che intrinsecamente il patrimonio sociale avrebbe qualora fosse oggetto di scambio e che deve, dunque, riflettere il valore corrente dei cespiti aziendali, oltreché l’eventuale valore di avviamento: al fine della relativa individuazione, soccorre l’applicazione del criterio liquidatorio denominato, nella letteratura aziendalistica, “metodo di valutazione patrimoniale” e che, nella sua applicazione più semplice, consente di pervenire all’individuazione del capitale economico aziendale mediante la valutazione di ogni singola componente attiva e passiva dello stato patrimoniale e la successiva rivalutazione dei valori, in aumento o in diminuzione, sulla base di diversi criteri predeterminati, variabili in funzione della natura delle singole poste.
Con riferimento alla determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso, la voluntas legis muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota a un accordo di natura negoziale tra socio recedente e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ossia non già di una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì di un’integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale. Laddove, invece, il ricorso alla giurisdizione contenziosa sarà ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata dell’esperto, ma per fare valere i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.
Nel caso in cui, in un momento in cui la volontà di recesso di uno dei soci non era ancora sorta o comunque manifestata, sia intervenuto un accordo in ordine al valore delle partecipazioni detenute dai soci ai fini ai fini della trasformazione della società in vista della relativa cessione, va escluso che tale accordo possa comportare adesione alla stessa stima anche al diverso fine di determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso in favore del socio recedente ai sensi dell’art. 2473 c.c. Infatti, mentre la stima del patrimonio della società personale trasformata in società di capitali – destinato a costituire una sorta di unico conferimento in natura al capitale della compagine risultante dalla trasformazione – mira invece a garantire un’effettività ufficiale alla stima a suo tempo effettuata unilateralmente dai soci, in un’ottica di massima trasparenza e chiarezza in ordine alla dotazione di capitale a disposizione per l’esercizio dell’attività della “nuova” società di capitali, e sarà, quindi, improntata non già a un’ottica liquidatoria, bensì a una diversa ottica di continuità aziendale, la stima della quota ai fini della liquidazione del recedente segue per legge criteri diversi (criteri rispettivamente improntati, ex art. 2473 c.c., alla considerazione del valore di mercato del patrimonio sociale al tempo del recesso, ed ex art. 2500-ter comma 2 c.c., sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo) e mira alla realizzazione di differenti rationes legis, perseguendo l’intento di garantire l’effettività del diritto del socio dissenziente a non rimanere vincolato a una decisione della maggioranza non condivisa (c.d. diritto di exit), assicurandogli la corrispondenza del corrispettivo del disinvestimento della partecipazione al valore effettivo della propria quota.
Con riferimento alla determinazione del valore della partecipazione societaria oggetto di rimborso in favore del socio recedente, la voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3 c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota a un accordo di natura negoziale tra socio recedente e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ossia non già di una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì di un’integrazione ab externo del contenuto del negozio ad opera di un terzo esperto e imparziale; laddove, invece, il ricorso alla giurisdizione contenziosa sarà ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata dell’esperto, ma per fare valere i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c.
Recesso nelle s.r.l.: rapporti con lo scioglimento della società ed efficacia del recesso ad nutum
Ai sensi dell’art. 2473, co. 5, c.c. il recesso del socio dalla s.r.l. non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. A seguito dello scioglimento della società, dunque, se non si è ancora proceduto alla liquidazione della quota del socio receduto, il recesso viene meno, e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento non rappresenti una diretta conseguenza del recesso e si verifichi per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite preesistenti al recesso e non connesse alla domanda di liquidazione dei soci receduti. La formulazione letterale dell’art. 2473, co. 5, c.c., infatti, non consente di distinguere fra le ipotesi di c.d. recesso “qualificato” e le altre ipotesi di recesso. Successivamente allo scioglimento, il socio receduto non avrà diritto a vedersi rimborsato il valore della quota di partecipazione, ma sarà coinvolto nella procedura di liquidazione della società al pari degli altri soci.
A differenza di quanto previsto all’art. 2437 bis c.c. (in tema di s.p.a.), l’art. 2473, co. 5, c.c. non fissa alcun termine per l’adozione della deliberazione di revoca o di scioglimento della società. Tale lacuna normativa deve essere colmata mediante un’applicazione analogica della disciplina delle s.p.a. e, pertanto, gli effetti del recesso possono essere pregiudicati dalla revoca della delibera e dall’adozione della deliberazione di scioglimento della società solo laddove tali delibere intervengano entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di recesso.
L’esercizio del diritto di recesso è un atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera giuridica della società sin dal momento in cui questa riceve la relativa dichiarazione ex art. 1334 c.c., con la conseguente immediata perdita della qualità di socio e dunque anche della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. Tuttavia, in ipotesi di recesso esercitato ad nutum nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso. Pertanto, in pendenza del termine di preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d’impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso.
In tema di impugnazione di delibere di s.r.l., la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni, non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo. Più nello specifico, la mancata convocazione del socio di una s.r.l. per l’assemblea è qualificabile come vizio di nullità della deliberazione e, pertanto, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione determina la nullità della deliberazione adottata.
L’invalidità di una delibera non incide sulla validità delle successive delibere adottate dalla società, a meno che la prima delibera non sia stata sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. La mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell’annullamento: in caso contrario, l’istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l’impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l’abbia ottenuta. Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno.
Il procedimento ex art. 2473, co. 3, c.c. per la determinazione del valore della partecipazione del socio escluso
Il riferimento all’art. 1349, co. 1, c.c., contenuto nell’art. 2473 c.c. esplicita l’intendimento del legislatore di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria – nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo – non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota il cui contenuto viene stimato da un terzo (l’arbitratore), il quale, quindi, concorre alla formazione e all’integrazione del contenuto del negozio.
L’esperto deve procedere con equo apprezzamento e la vincolatività delle determinazioni dallo stesso raggiunte può essere esclusa solo ove se ne accerti la manifesta iniquità o erroneità. Solo nel caso di impugnazione ex art. 1349 c.c. per manifesta iniquità o erroneità della determinazione dell’arbitratore vi potrà essere l’intervento sostitutivo del giudice, chiamato, da un lato, all’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima del terzo, e dall’altro, alla nuova determinazione, sostitutiva di quella dell’esperto-arbitratore.
La procedura di cui all’art. 2473, co. 3, c.c. ha natura esclusiva e non è consentito al socio escluso o receduto adire direttamente l’autorità giudiziaria mediante l’instaurazione di un ordinario processo di cognizione piena per la determinazione del “giusto valore di liquidazione” senza il rispetto delle procedure di cui al citato art. 2473 c.c.
Durata della società di capitali e recesso ad nutum
E’ escluso il diritto di recesso ad nutum del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società , non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società. Si deve altresì escludere l’estensione della disciplina prevista dall’art. 2285 c.c. per le società di persone (nelle quali prevale l’intuitus personae), ostandovi le esigenze di certezza e di tutela dell’interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest’ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.
Acquiescenza del socio escluso alla decisione dell’assemblea sul valore della sua partecipazione
Valore della quota di liquidazione e impugnazione della valutazione del terzo arbitratore
In caso di recesso del socio da S.r.l. la determinazione del valore della quota di liquidazione da parte del terzo arbitratore, compiuta ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c. richiamato dall’art. 2473, co. 3, c.c., integra il contenuto del negozio con il quale il socio e la società si accordano in ordine alla liquidazione della quota a seguito del recesso del socio che deve essere effettuata tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; l’arbitratore stima il valore della partecipazione societaria e detta valutazione è immediatamente vincolante per le parti ed è suscettibile di impugnazione esclusivamente laddove manifestamente iniqua e/o erronea: difatti, con la determinazione operata dal terzo, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi e diviene vincolante tra le parti, salva l’impugnazione prevista dall’art. 1349, co. 1, c.c.
La valutazione di “erroneità” o meno della determinazione dell’esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell’art. 2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare “l’equo apprezzamento” predicato dall’art. 1349 c.c., dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all’operato dell’esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza.
Qualora venga sostanzialmente accolta la richiesta quantificazione del socio della quota di liquidazione della propria partecipazione, la società può essere condannata al pagamento delle spese sostenute per la procedura di nomina dell’esperto.
Insussistenza del diritto di recesso ad nutum del socio di una s.r.l. costituita a tempo determinato, pur lontano nel tempo
Il socio di s.r.l. ha diritto di recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in quanto deve essere valorizzato il dato testuale della disciplina del recesso ex art. 2473 c.c. e poiché prevale, sull’interesse del socio al disinvestimento, l’interesse della società a proseguire la gestione del progetto imprenditoriale e dei terzi alla stabilità dell’organizzazione e all’integrità della garanzia patrimoniale, offerta esclusivamente dal patrimonio sociale.
L’oggetto della delibera, coincidente con il contenuto concreto della manifestazione di volontà espressa dall’assemblea, è illecito o impossibile quando il contenuto risulti contrario a norme di legge poste a tutela di interessi trascendenti quelli del singolo socio, o la cui violazione determini una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società.
L’art. 2383, co. 3, c.c., dettato in tema di s.p.a. ma applicabile in via analogica anche alle s.r.l., prevede che gli amministratori siano sempre revocabili dall’assemblea, salvo diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui la revoca dovesse avvenire in assenza di giusta causa. Di conseguenza, detta giusta causa non costituisce una condizione di validità e di efficacia della deliberata revoca, ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno sofferto dall’amministratore ingiustamente ed arbitrariamente revocato. Il danno risarcibile/indennizzabile viene generalmente parametrato, in via equitativa, all’emolumento che l’amministratore avrebbe conseguito dallo svolgimento della prestazione gestoria nell’arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi o analoghe prestazioni e compensi.
Le ragioni che integrano la c.d. giusta causa devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.
Determinazione del valore di liquidazione della quota di srl
Data l’esistenza di uno strumento di tutela giudiziale specificamente previsto per risolvere la controversia in ordine alla valorizzazione della quota del socio escluso, vale a dire il procedimento prescritto dagli artt. 2473, comma 3, e 2473-bis del codice civile, non è consentito il ricorso ad altri e diversi, più generali strumenti di accertamento preventivo.
Diritto di recesso del socio di s.r.l. per mutamento dell’oggetto sociale in via di fatto e azione individuale di responsabilità
Il mutamento dell’oggetto sociale idoneo a legittimare il recesso del socio può verificarsi in via di fatto se in concomitanza con atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale relativo all’oggetto sociale determinato dallo statuto, ne comportano una modifica sostanziale, tale da legittimare l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente. Il cambiamento rilevante dell’oggetto sociale che comporti una modificazione radicale dell’attività tale da rendere l’oggetto dell’impresa effettivamente diverso da quello precedente è quello in cui la mutatio si traduca in un’attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata [nel caso di specie, una holding avente come oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in altre società, e il compimento di operazioni immobiliari solo in via strumentale e comunque non prevalente, aveva ceduto l’unico asset, costituito dalla totalità del capitale sociale di s.p.a., conservando solo i beni immobili di proprietà di quest’ultima].
L’azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale [nel caso di specie, il danno oggetto di domanda risarcitoria sarebbe derivato dalla cessione delle quote della società partecipata a condizioni che, ad opinione dell’attrice, sarebbero state ingiustificatamente peggiori rispetto a quelle offerte da precedenti potenziali acquirenti].