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Art. 2475 c.c.
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19 Settembre 2022

Natura sinallagmatica del compenso dell’amministratore di S.r.l.: applicabilità dei principi delle obbligazioni contrattuali

Al compenso dell’amministratore della S.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica. Esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta. In ragione di tale natura, trovano applicazione i principi propri delle obbligazioni contrattuali ed è dunque proponibile, da parte della società, l’eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c..

Non può essere ammessa l’applicazione del meccanismo della prorogatio in favore di un amministratore revocato giudizialmente. La medesima regola deve ritenersi applicabile al caso della sospensione della delibera di nomina.

9 Giugno 2022

Giusta causa di revoca dell’amministratore di s.r.l.

In difetto di una normativa specifica disciplinante la revoca degli amministratori di s.r.l., è applicabile l’art. 1725 c.c. sulla revoca del mandato oneroso. L’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell’art. 1725, co. 2, c.c., senza che a ciò osti il disposto dell’art. 2383, co. 3, c.c. (richiamato, ratione materiae, dal successivo art. 2487 c.c.), riguardando detta norma la diversa ipotesi di nomina dell’amministratore a tempo determinato.

La giusta causa deve essere motivata sulla base di circostanze o fatti idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore, tenendo sempre in considerazione come si profila non già un potere illimitato dell’assemblea ma una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata non già in vista del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell’amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alla persona che rivestono la carica amministrativa e che in ragione dell’atto di revoca vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la loro posizione. La nozione di giusta causa è distinta sia dal mero inadempimento, sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.; infatti, essa concerne circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e non necessariamente cagionate dall’amministratore stesso, che, tuttavia, pregiudichino l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti.

La giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva e può individuarsi anche in situazioni estranee alla persona dell’amministratore, non riconducibili alla condotta di quest’ultimo, che siano però tali da impedire la prosecuzione del rapporto. Sulla società grava l’onere probatorio riguardo alla sussistenza della stessa, poiché quando l’amministratore revocato agisce in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società.

In caso revoca di incarico a tempo indeterminato va riconosciuta, in assenza di giusta causa e di congruo preavviso, una somma da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

28 Settembre 2021

Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per gli atti gestori dell’amministratore di fatto

L’amministratore, al momento della nomina e con l’accettazione della relativa carica, assume – tra gli altri – l’obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l’amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti, né in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Pertanto, il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto, e , ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso risulta ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.

Disposizione di un diritto della società da parte del rappresentante in assenza della c.d. contemplatio domini

Nell’ipotesi in cui il rappresentante legale di una società abbia disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, può sussistere manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l’atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata. La rappresentanza, infatti, può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l’attività di tale soggetto si svolge, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito; di conseguenza la contemplatio domini può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente.

La c.d. contemplatio domini non richiede l’uso di formule sacramentali né per l’attività negoziale sostanziale né per quella processuale

21 Settembre 2020

La responsabilità degli amministratori e del socio per illegittima prosecuzione dell’impresa

Desumere la responsabilità del socio, ai sensi dell’art. 2476, comma VIII, codice civile dal compimento di atti propri della qualità di socio (come l’approvazione del bilancio o l’onere di ricapitalizzazione) ovvero apoditticamente dalla qualità di socio unico costituirebbe un sostanziale svuotamento di significato della specifica intenzionalità della condotta e del danno, richiesti dall’articolo citato.

Ai fini della sussistenza della responsabilità degli amministratori per prosecuzione illegittima dell’impresa e della relativa quantificazione del danno, è proprio l’attività funzionale alla medesima prosecuzione che costituisce voce di danno. Detto in altri termini, e la motivazione vale per qualsiasi altra voce che vada ad incidere sui costi, aumentandoli: tutte le perdite incrementali che attengono maggiori valori del patrimonio netto negativo sono voci di danno imputabili all’amministratore laddove tale criterio sia individuato per la quantificazione del danno da illegittima prosecuzione dell’impresa.

9 Luglio 2019

Decisione dei soci di s.r.l. in materie gestorie

In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell’assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante – e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell’art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.

2 Aprile 2019

Competenza del Tribunale delle Imprese per l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito da compenso dell’ex amministratore di S.r.l

Il credito azionato dall’ex amministratore nei confronti della società, relativo al pagamento del compenso attribuitogli, trova il proprio titolo nel rapporto societario inter partes, che non rientra fra quelli ricompresi nell’art. 409 n.3 c.p.c., per cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente tali rapporti deve svolgersi secondo il rito ordinario collegiale, avanti alla sezione specializzata imprese competente per territorio, con la conseguenza che non trovano applicazione né il rito del lavoro né la mancata sospensione dei termini feriali. [ LEGGI TUTTO ]

2 Aprile 2019

Il parziale inadempimento dell’amministratore ai compiti del proprio ufficio determina la decurtazione del compenso attribuitogli

Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell’amissione altrui.

L’inadempimento parziale da parte dell’amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.

23 Gennaio 2019

Presupposti per la revoca cautelare di amministratore operante all’estero per conto di società dotata di un sistema di amministrazione disgiuntiva

Va accolto il ricorso cautelare volto ad ottenere la revoca di un amministratore operante all’estero ai sensi dell’art. 2476 c.c., quando la condotta gestoria censurata – allo stato e nei limiti della valutazione sommaria propria della sede monitoria – risulta connotata da una complessiva opacità sia quanto alla gestione dei fondi sociali per spese riferibili ad esigenze di vita dello stesso amministratore all’estero e rispetto alla cui specifica inerenza all’interesse sociale non viene fornita idonea dimostrazione, sia quanto alle modalità di conduzione “solitaria” dei rapporti con i committenti esteri, atteso che, in presenza di un sistema di amministrazione disgiuntiva, è quantomeno richiesto un flusso di informazioni tempestive a favore del co-amministratore tramite l’avvio di procedure di consultazione o rendiconti amministrativi e contabili.

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