Art. 2475 c.c.
56 risultati
Le controversie tra amministratori e società, concernenti il diritto dei primi al pagamento del compenso, appartengono alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall’amministratore a titolo di compenso per l’attività esercitata.
[ LEGGI TUTTO ]
Cessazione dalla carica di amministratore, inadempimento all’obbligo di riconsegna della documentazione sociale, decreto ingiuntivo e onere della prova
La cessazione dalla carica di amministratore comporta l’obbligo di consegna al nuovo amministratore di tutta la documentazione sociale e, in difetto, è possibile ottenere ingiunzione ex art. 633 c.p.c. per consegna di “cosa mobile determinata”. [ LEGGI TUTTO ]
Esercizio abusivo delle dimissioni da parte di amministratori legati da clausola “simul stabunt, simul cadent”
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione. [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni sulla “competenza” della sezione specializzata in materia di imprese e sull’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche [ LEGGI TUTTO ]
Onere della prova nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria. [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni in materia di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio, di esclusione del socio e di revoca di amministratore di s.r.l.
Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci [ LEGGI TUTTO ]
Sull’annullabilità della delibera del consiglio di amministrazione di s.r.l.
Fermo restando che l’art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell’ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell’organo amministrativo collegiale, la delibera [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare e violazione dei doveri di corretta amministrazione
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare, in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 D.Lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.
Consiste in violazione dei doveri di corretta amministrazione ex art. 2475 c.c. la decisione di sostenere costi per servizi affidando a terzi l’espletamento del cuore dell’attività sociale ad altro soggetto pur avendo a disposizione sia i mezzi che il personale per svolgere l’attività. Invero, non appare conforme a prudenza, ragionevolezza e diligenza sostenere il costo di un servizio avendo la possibilità di porre in essere la medesima prestazione per cui si sostiene il costo con risorse proprie della società.
Accettazione della nomina ad amministratore
La partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.