Art. 2476
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Azione del curatore fallimentare e obbligazione risarcitoria solidale: presupposti e onere della prova
L’irregolare gestione della società e l’alterazione dei dati di bilancio al fine di occultare le passività e la perdita del capitale sociale non ammettono limitazioni soggettive, anche in termini cronologici, in ordine alla responsabilità, essendo amministratori e sindaci chiamati a rispondere in solido del debito.
Il termine di prescrizione dell’azione esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. – cumulativa delle fattispecie dell’azione sociale e dei creditori – è in ogni caso quinquennale; esso decorre, quanto all’azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente (rimanendo, peraltro sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica) e, quanto all’azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti (cfr. Cass. n. 24715/2015). È stato altresì precisato che tale situazione di insufficienza patrimoniale è rappresentata dall’eccedenza delle passività sulle attività e non corrisponde allo stato di insolvenza (inteso quale sopravvenuta impossibilità, per il debitore, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo, che, nelle varietà delle fattispecie concrete, ben può manifestarsi in data anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore e/o sul sindaco (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di insufficienza patrimoniale, “con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza” (così, di recente, Cass. n. 16505/2019).
L’onere della prova risiede in capo all’attore. Il quale, anzitutto, non può imputare agli amministratori di non avere posto in liquidazione la società per una passività apparente, rivelatasi poi inesistente. In secondo luogo, in ordine al quantum risarcitorio, è necessario indicare specificamente la misura dei debiti conseguenti all’illecito dei convenuti, pena il rigetto della domanda; l’attore, peraltro, non può limitarsi a quantificare il danno in forza dell’applicazione di sole formule matematiche, le quali risultino sganciate da elementi obiettivi e da dati certi, anche quando questi siano verosimili.
Responsabilità del socio “amministratore di fatto” di una s.r.l., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c.
Sussiste la responsabilità solidale del socio di una s.r.l. quale “amministratore di fatto” per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., laddove vi siano indizi significativi in ordine alla partecipazione [ LEGGI TUTTO ]
Competenza territoriale del tribunale e legittimazione di singoli soci o terzi a proporre un’azione di responsabilità ex 2043 e 2476, co. 6, c.c. nei confronti dei cessati di amministratori di s.r.l. fallita
In applicazione del criterio del forum commissi delicti, è competente a conoscere dei giudizi di responsabilità intrapresi da singoli soci o creditori nei confronti degli amministratori di s.r.l. per danno diretto ai sensi degli artt. 2043 e 2476, co. 6, c.c., stante la natura [ LEGGI TUTTO ]
Questioni in tema di legittimazione processuale alla prosecuzione del giudizio interrotto per decesso dell’attore
In virtù dell’effetto retroattivo dell’accettazione dell’eredità previsto dall’art. 459 c.c., sussiste la legittimazione processuale degli eredi di un socio di s.r.l. che si siano costituiti, per la prosecuzione del giudizio di responsabilità [ LEGGI TUTTO ]
La delibera di bilancio non costituisce ratifica tacita di atti e compensi degli amministratori
La delibera con cui viene approvato il bilancio delle società di capitali, non traducendosi nell’approvazione dei singoli atti gestori, non può configurarsi come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dagli amministratori, né quale determinazione implicita del compenso degli organi di gestione e controllo [nella specie, parte attrice ha chiesto all’amministratore convenuto in un giudizio di responsabilità il pagamento dei danni derivanti alla società dalla percezione di “rimborsi spese” non giustificati e, tuttavia, risultanti del bilancio di esercizio regolarmente approvato].
Gravi irregolarità nella gestione e domanda (di merito) di revoca dell’amministratore
In presenza dei presupposti delle gravi irregolarità nella gestione della società di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., è ammissibile un’autonoma domanda di merito attinente alla revoca dell’amministratore di s.r.l. al fine di evitare il protrarsi di tale inadeguata conduzione dell’ente; non potendo, invece, l’attore richiedere, in mancanza di una specifica previsione normativa, la “sostituzione dell’amministratore con professionista esterno” [nel caso di specie, sono state ritenute “gravi irregolarità” le condotte gestorie consistenti nella indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e nella grave scorrettezza delle indicazioni contabili].
Business judgment rule e valutazione di ragionevolezza delle scelte gestorie
In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, il principio dell’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. “business judgement rule”) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere [nel caso di specie, appariva al giudicante palese che l’acquisto di un certo bene, compiuto dall’amministratore, fosse collegato a finalità extrasociali e privo di possibili utilizzi per la società acquirente].
Questioni in tema di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti di amministratori di s.r.l.
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” [ LEGGI TUTTO ]
Carenza di legittimazione ad agire del curatore fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dai creditori di società eterodiretta a seguito di pagamenti preferenziali
Il curatore fallimentare non è legittimato ad agire ex artt. 2393, 2394, 2394-bis, 2476 e 2497 c.c. ed art 146 l. fall. per il risarcimento del danno sofferto dai creditori a seguito di pagamenti c.d. “preferenziali” effettuati, in violazione della par condicio creditorum, da amministratori o liquidatori di una società [ LEGGI TUTTO ]