Art. 2476 c.c.
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Azione di responsabilità contro gli amministratori: requisiti di prova e di allegazione del danno in giudizio
Nel caso in cui una S.r.l. promuova azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore lamentando la mancata rilevazione di ricavi da parte di quest’ultimo, essa è tenuta a produrre la documentazione attraverso cui ha determinato l’ammontare dei ricavi asseritamene non rilevati dall’amministratore (nel caso di specie, la società non aveva depositato i documenti sulla scorta dei quali il proprio consulente di parte aveva condotto le indagini, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre eventuali accertamenti d’ufficio per difetto di materiale probatorio da analizzare).
Applicazione della disciplina delle s.r.l. alle s.coop. e revoca cautelare dell’amministratore
L’amministratore (nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa) che determina, con la sua condotta sostanzialmente ostruzionistica e incurante dell’interesse della società, la paralisi dell’attività sociale può essere revocato in via d’urgenza con il provvedimento cautelare di cui agli artt. 700 cod. proc. civ. e 2476, comma 3, cod. civ., in quanto tale condotta è foriera di rilevante pregiudizio per la società e, pertanto, da considerarsi di rilevante gravità.
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Azione di responsabilità nei confronti di amministratori/liquidatori di società e onere della prova
Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore o del liquidatore per violazione degli obblighi di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare che sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, nonché di individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate.
Responsabilità dell’amministratore di fatto per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione dell’attività al verificarsi di scioglimento ex lege
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Violazione degli obblighi informativi ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e delibera di approvazione del bilancio di esercizio
L’inadempimento da parte di una società a responsabilità limitata dell’obbligo di consentire ai soci che non partecipano all’amministrazione di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali o i documenti relativi all’amministrazione non costituisce di per sé una causa di invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
Il diritto di informativa ex art. 2476, comma 2, cod. civ., e il diritto di ispezione contabile sono tra loro connessi e complementari. Invero, le informazioni ottenute dal socio possono rivelarsi funzionali a individuare vizi di legittimità del bilancio da far valere nell’ambito di una eventuale impugnativa. Tuttavia, il presupposto logico per il confronto tra le informazioni rappresentate dalla società nel bilancio di esercizio e le informazioni ottenute dal socio è, per l’appunto, il possesso da parte di quest’ultimo delle informazioni richieste ex art. 2476, comma 2, cod. civ. Pertanto, in assenza di tali informazioni – anche in ragione dell’illegittimo ostacolo da parte degli amministratori – nulla è possibile affermare in ordine a ipotetici vizi del bilancio della società.
Diritto all’informativa del socio di s.r.l.
L’informativa prodotta in giudizio dall’amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all’informativa a lui riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c..
Revoca cautelare dell’amministratore, gravità delle irregolarità nella gestione e valutazione sulla reiterazione
Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l., nei confronti dell’amministratore, in veste di sostituto processuale
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2476 c.c.
È pacifico che in caso di contestazioni dell’operato di un amministratore in merito ad erogazioni in danaro da lui disposte, egli sia onerato dell’obbligo di fornire la prova dell’interesse sociale che ne giustifichi la disposizione. La mera registrazione nella contabilità sociale delle erogazioni non è sufficiente a dimostrarne la ragion d’essere.
Quanto alla responsabilità del socio in solido con l’amministratore, in ordine agli atti dannosi, il presupposto necessario ai fini della sua configurabilità è insito nella decisione o autorizzazione intenzionale, sicché, risulta necessaria la sussistenza della prova del deliberato concorso del socio.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è promossa dal socio in nome proprio, ma per conto della società, titolare del patrimonio leso dagli atti dell’amministratore, pertanto la condanna al risarcimento dei danni deve avvenire in favore della società.
Non è risarcibile direttamente in favore del socio il danno sofferto dalla società partecipata per effetto della mala gestio dell’amministratore
L’azione individuale del socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476 comma 6 c.c., previste rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, è azione concessa per il risarcimento dei danni subiti dal socio nella sua sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione. Pertanto, anche laddove emergano elementi volti a suffragare una mala gestio della società da parte dell’amministratore, che abbia arrecato pregiudizio alla società, il socio non è legittimato, uti singulus, a richiedere in proprio il risarcimento del danno sofferto per svalutazione della partecipazione sociale.
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod.civ., il terzo (o il socio) è legittimato all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente per effetto della cattiva gestione.
Il danno risarcibile ex art.2395 c.c. è solo quello incidente direttamente sul patrimonio del terzo, del creditore e del socio per effetto del comportamento doloso o colposo dell’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni; non anche il danno che colpisce il patrimonio della società e solo in via mediata e di riflesso, quello del socio o del terzo. In altri termini, mentre nel caso dell’azione individuale il danno deve incidere direttamente sul patrimonio del terzo e del socio, nelle altre ipotesi esso pregiudica immediatamente il patrimonio sociale e solo in via mediata e riflessa incide su quello dei singoli soci o creditori.
In tema di responsabilità dei soci in solido con gli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c.
Per atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c.
vanno intesi sia quelli decisori o autorizzativi formalmente adottati dai soci nelle forme previste
dagli artt. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479-bis c.c.), sia gli atti o
comportamenti, non adottati nelle forme sopra indicate, ma idonei a supportare l’azione illegittima e
dannosa posta in essere dagli amministratori. In tal senso, dunque, vanno riconosciute come tali tutte le manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali, ma comunque capaci di fornire impulso all’attività gestoria, rilevando a tal proposito l’influenza effettiva spiegata dai soci sugli amministratori. Viene in tal modo consacrata una responsabilità del socio determinata da una palese ingerenza, anche soltanto occasionale e circoscritta al singolo atto avallato esplicitamente o a cui ha dato impulso, escludendone di converso la ricorrenza della qualifica tout court di amministratore di fatto con responsabilità per l’intera gestione.
La norma ex art. 2476, co. 7, c.c. prevede, con espressione inequivocabile e volutamente rafforzativa, che le condotte decisorie o autorizzatorie, per essere fonte di responsabilità del socio in solido con gli amministratori, debbano essere compiute “intenzionalmente”, esprimendo la volontà di supportare un’operazione illecita, echeggiando la categoria penalistica del dolo intenzionale. In tema di prova, al fine di riconoscere la responsabilità solidale, occorre accertare l’esistenza di una compiuta prova circa il ruolo svolto dal socio nel contesto della singola operazione economica e della sua effettiva intenzionale ingerenza nella gestione dell’organo amministrativo.