Art. 2476 c.c.
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Rimborso anticipato di finanziamenti ai soci e onere della prova del Curatore fallimentare
La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.
Inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziale contestualmente alla revoca di un amministratore – anche di fatto – ex art. 700 c.p.c.
E’ inammissibile l’istanza cautelare svolta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e non (anche) dell’art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la “revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale”. Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell’inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole – ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni in materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere proposta direttamente anche dalla società. [ LEGGI TUTTO ]
Metodo del differenziale dei netti patrimoniali e dispersione di beni sociali
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un nesso di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.
Compensi, rimborsi spese dell’amministratore di s.r.l. e responsabilità per omessa adozione di assetti organizzativi adeguati
L’art. 2389, comma 1 c.c., ai sensi del quale “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”, è applicabile in via analogica anche alle s.r.l.
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la revoca di un amministratore di S.r.l.; “inconcepibilità” giuridica della revoca di un amministratore di fatto.
Quando è prevista, in relazione a una determinata fattispecie (“gravi irregolarità nella gestione della società”), una tutela cautelare tipica – qual è il ricorso per la revoca di amministratore di S.r.l. di cui all’art. 2476, comma 3°, c.c. – non è ammissibile una tutela cautelare atipica che tenda a ottenere un provvedimento cautelare che, adottando la cautela tipica, non sarebbe ammesso (cfr., in proposito, Trib. Milano, 20 settembre 2017; Trib. Milano 3 febbraio 2015; Trib. Ravenna, 25 novembre 2005). A ragionare altrimenti, infatti, si consentirebbe l’elusione di norme imperative: così è nel caso di specie considerando che parte ricorrente mira a conseguire con strumento atipico un risultato cautelare che, adottando lo strumento tipico, non sarebbe certamente ottenibile, cioè la nomina di un amministratore giudiziale alla società.
Non può essere dichiarata la responsabilità degli amministratori per scelte discrezionali assunte allorquando si siano affidati a figure professionali per ponderare le proprie attività
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate.
Legittimazione attiva della s.r.l. all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Non può essere accolta l’eccezione concernente la carenza di legittimazione della società a responsabilità limitata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto asseritamente riservata dalla legge ai soli soci, trattandosi di tesi fondata su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ma oggi superata dal ius receptum secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio a proporre l’azione sociale di responsabilità, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella – originaria e generale – dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione attiva della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
In caso di esercizio dell’azione individuale di responsabilità accordata dall’art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell’organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria [ LEGGI TUTTO ]
Usufrutto su quote, abusi dell’usufruttuario e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Diritto di revoca dell’amministratore
L’anticipazione dell’accertamento della cessazione del diritto di usufrutto su quote, con conseguente rispristino di tutto lo spettro dei diritti dominicali in capo al ricorrente, nudo proprietario delle stesse quote, non è possibile oggetto di provvedimento ex art. 700 c.p.c., vertendosi in sostanza in una situazione nella quale viene ad essere controversa la posizione dominicale – e possessoria – relativa alle quote in discussione e, dunque, il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comportante la nomina di custode delle quote, abilitato ex artt. 2352 e 2471 bis cc all’esercizio del diritto di voto e, come tale, in grado di indirizzare – in particolare, ove lo ritenga necessario, attraverso la nomina di nuovo amministratore – la gestione sociale nell’interesse dell’ente e, quindi, anche nell’interesse del nudo proprietario che lamenti abusi dell’usufruttuario. [ LEGGI TUTTO ]