Art. 2476 c.c.
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Violazioni dei doveri imposti dalla legge agli amministratori a tutela della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e a garanzia dell’affidamento dei terzi creditori
Determinazione del danno patito dalla società per mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c.
La determinazione del danno subito dalla società in conseguenza della mancata adozione da parte dell’organo amministrativo delle iniziative di cui all’art. 2482-ter c.c. richiede che la differenza tra i netti patrimoniali sia determinata sulla base di valori omogenei, sicché devono essere espunte dal calcolo del patrimonio netto al tempo del prodursi della causa di scioglimento “tutte quelle voci che trovano giustificazione nell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa, tra cui anche i costi capitalizzabili”.
Revoca cautelare dalla carica di “director” di una Ltd. inglese
Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra sia il ruolo di director di una limited liability company inglese, sia quello di preposto alla sede secondaria della società nel territorio italiano, l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dalla carica di director rende superfluo l’accoglimento della ulteriore richiesta cautelare di revoca del resistente dalla preposizione alla sede secondaria.
Sulla revoca dell’amministratore di s.r.l. senza giusta causa
Per i soci di una s.r.l. è possibile revocare liberamente l’amministratore. In primo luogo, essendo attribuita dal legislatore ai soci di s.r.l. la competenza a nominare gli amministratori (art. 2479, 2° comma, c.c.), si può ritenere che a tale facoltà corrisponda l’analoga competenza di revoca degli stessi. In secondo luogo, detta competenza [ LEGGI TUTTO ]
L’inadempimento di obbligazioni gravanti sulla società non è idoneo a far sorgere una responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. in capo all’amministratore
Ai sensi dell’art. 2476, sesto comma c.c., il terzo che agisce in giudizio nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata deve provare che il danno lamentato sia conseguenza diretta di atti dolosi o colposi dell’amministratore stesso. L’elemento distintivo di tale responsabilità si coglie appunto nel rapporto causale tra gli atti dell’amministratore ed il danno verificatosi in capo al terzo; quest’ultimo [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.
Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.
Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l.
All’amministratore di una s.r.l., che si sia reso responsabile di condotte illecite, può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore.
Tutela in via d’urgenza del diritto del socio all’ostensione dei documenti sociali
L’impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull’andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d’urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l’emanazione di un provvedimento [ LEGGI TUTTO ]
Il curatore fallimentare è vincolato dalla clausola compromissoria statutaria
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f., propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cc e nelle srl quella ex art. 2476 cc. Le azioni si cumulano inscindibilmente e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Da ciò discende che [ LEGGI TUTTO ]
Le controversie tra amministratori e società, concernenti il diritto dei primi al pagamento del compenso, appartengono alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall’amministratore a titolo di compenso per l’attività esercitata.
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