Art. 2476 c.c.
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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo
L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.
L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato ex art. 2043 c.c..
Responsabilità di liquidatori e soci di s.r.l. ex art. 2495 ed ex art. 2476 c.c.
Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.
Prosecuzione indebita dell’attività e scorretta redazione del bilancio
Non è esente da responsabilità per mala gestio l’amministratore che sostenga di essere un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società. L’amministratore, infatti, che si adegui supinamente alle indicazioni del socio, di fatto trascura ogni controllo sulla correttezza della gestione sociale [ LEGGI TUTTO ]
Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità promossa dal socio contro gli amministratori e danno risarcibile
L’azione individuale postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (nel caso di specie, è stata respinta la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2476 c.c. avanzata dal socio perché relativa a un danno subito indirettamente come conseguenza del danno causato alla società, concretamente svuotata – nella prospettazione attorea – di ogni attività a seguito di affitto d’azienda).
Sul pagamento degli estratti della documentazione sociale richiesta dal socio
L’assunto di eccessiva onerosità dell’importo richiesto in pagamento dalla società all’attrice per evadere la sua richiesta di ottenere estratti dei documenti sociali, nella sua estrema genericità, appare chiaramente da respingere alla luce di: copiosità dei documenti da fotocopiare (circa 1600 pagine); urgenza di soddisfacimento della richiesta avanzata (a fronte della intimazione di un termine di appena dieci giorni); piena [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni in materia di scissione, fallimento e responsabilità degli amministratori di s.r.l. per alterazione dei dati di bilancio, illecita prosecuzione dell’attività sociale e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio in presenza di una causa di scioglimento
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall’art. 303, co. 2, c.p.c. (al pari della notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 330 c.p.c.) costituisce una rilevante deroga ai principi dell’esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita; questa norma deve considerarsi di stretta interpretazione e [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del creditore sociale: l’onere della prova
Il creditore di s.r.l. che subisce un danno dalla condotta dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni può accedere, alternativamente: (i) all’azione di responsabilità di cui all’art. 2476, co. 6, c.c. per il danno direttamente subito da condotta dolosa o colposa [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di approvazione del bilancio di esercizio di s.r.l.: cause di (supposta) invalidità e diritto di informazione del socio
Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea. [ LEGGI TUTTO ]