Art. 2479 bis c.c.
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Questioni varie in materia di impugnazione di delibere assembleari di s.r.l.
La reiezione sotto ogni profilo dell’impugnazione della “delibera-madre” assunta dai soci, comporta, quale necessario corollario logico e giuridico, il rigetto di tutti i capi della domanda attorea ove l’inesistenza o comunque l’invalidità di tale decisione assembleare è presupposta o richiesta; dovendo affermarsi che essa abbia ormai [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di s.r.l. e inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2374 c.c.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all’altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l’emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di s.r.l. in liquidazione che ha disposto la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto
La partecipazione in una società in stato di liquidazione non ha carattere personale e pertanto è suscettibile di trapasso agli eredi. Ricorre pertanto il fumus di invalidità della delibera in cui si sia disposta la non continuazione con gli eredi e l’accrescimento della quota della socia superstite.
Equivalenza del messaggio di posta elettronica certificata alla lettera raccomandata ai fini della convocazione dell’assemblea di srl
La convocazione dell’assemblea dei soci, in forza dell’art. 2479 bis c.c., deve avvenire nelle modalità indicate nell’atto costitutivo e, in assenza di tale indicazione, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Problemi in tema di revoca dell’amministratore di s.r.l. in assenza di giusta causa
Nel potere dei soci di s.r.l. che rappresentano almeno 1/3 del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea attribuito dall’art. 2479 c.c., rientra anche il potere di convocare direttamente l’assemblea su quegli stessi argomenti, anche senza previa sollecitazione della convocazione da parte dell’organo amministrativo.
Validità della deliberazione assembleare di revoca dell’amministratore unico e “abuso di maggioranza”
L’ordinamento societario riconosce all’assemblea un’amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l’eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Annullabilità della delibera assembleare su argomenti non inclusi nell’o.d.g.
La delibera su argomenti non contenuti nell’o.d.g. contenuto nell’avviso di convocazione – nella specie, la revoca del liquidatore – è impugnabile da parte del socio assente.
Convocazione dell’assemblea ed esecuzione in buona fede dei doveri nascenti dal contratto sociale
Indipendentemente dall’accertamento in concreto della regolarità della convocazione dell’assemblea in base alle disposizioni statutarie, il socio che abbia ricevuto l’avviso di fissazione dell’assemblea prima della data prevista per l’adunanza non può lamentare [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione della delibera assembleare impugnata, cessazione della materia del contendere. Inoperatività della clausola compromissoria statutaria nel caso di vizi procedurali della delibera
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione [ LEGGI TUTTO ]
La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore
La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore, tant’è vero che – per esempio – il legislatore ha espressamente posto dei requisiti formali in tal senso nella disciplina della proposta di concordato. Nell’ambito di tale autonomia, l’amministratore non è vincolato dall’esito dell’assemblea cui egli abbia ritenuto di sottoporre la sua scelta gestionale (argomenta sul punto anche ex: Cassazione civile sez. I 16 aprile 2014 n. 8867 secondo cui: “La scelta dell’amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell’assemblea non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l’ipotetico potere dell’amministratore di disattenderne le indicazioni – in quanto non vincolanti – precludano l’impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l’interesse a farne accertare l’invalidità e/o l’abusività dell’opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto). Anche a prescindere da valutazioni circa la genericità o meno dell’ordine del giorno, la sospensione della delibera nel senso di richiesta di auto fallimento della società, sotto questo profilo, sarebbe inutiliter data per i soci di minoranza in quanto – anche a voler sospendere la delibera impugnata – non si potrebbe evitare la decisione di chiedere l’autofallimento e, quindi, l’evento paventato come dannoso dai soci di minoranza.