Art. 2479 ter c.c.
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Profili probatori nell’impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza
In tema di onere della prova nel caso di impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza, la giurisprudenza ritiene che – pur non risultando decisiva – assume una fondamentale importanza la difficoltà economica del socio a sottoscrivere detto aumento di capitale. In tale ipotesi, potrebbe essere dichiarata l’invalidità della delibera, qualora i soci di maggioranza fossero a conoscenza della situazione di difficoltà del socio di reperire i mezzi necessari per procedere alla sottoscrizione. Prospettandosi tale circostanza, si può ritenere che la decisione della maggioranza di aumentare il capitale avesse come obiettivo quello di pregiudicare il socio di minoranza, così pervenendo ad una pronuncia di invalidità.
Ai fini dell’annullamento di una delibera di aumento di capitale a pagamento perché ritenuta finalizzata esclusivamente alla riduzione proporzionale del peso della partecipazione del socio ricorrente, approfittando consapevolmente della sua difficoltà che non gli consentiva la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il socio impugnante deve dimostrare:
– il fatto che, al momento della delibera, egli si trovava in una situazione di illiquidità tale da determinare una sproporzione rilevante tra la propria situazione finanziaria e l’importo di capitale da sottoscrivere;
– la consapevolezza che di tale condizione i soci i cui voti sono risultati determinati per l’approvazione della delibera;
– l’assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare l’aumento di capitale nell’interesse della società (Trib. Bologna del 09.07.2009; Trib. Torino del 05.11.2015).
Profili sostanziali sull’invalidità delle delibere assembleari per abuso di potere di maggioranza
La figura dell’abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale profilo di invalidità è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l’unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, andando oltre un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l’approvazione delle delibere societarie, viene strumentalizzato a danno degli interessi della minoranza assembleare.
Orientamento ormai consolidato sostiene che l’abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell’esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull’assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353)
In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. Tali requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.
In tema di onere della prova, il socio che assume l’illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.
La delibera di esclusione del socio: requisiti e ipotesi di invalidità.
La delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine sociale deve essere adeguatamente motivata; al contrario, non è previsto il medesimo obbligo per la conseguente comunicazione di esclusione.
Da tale assunto deriva che la comunicazione di esclusione del socio che risulti priva dell’indicazione dei motivi posti alla base della decisione adottata, può rilevare solamente sotto il profilo del termine previsto per l’impugnazione della delibera e non influisce, invece, sull’invalidità di quest’ultima.
Vizio di convocazione del socio di s.r.l.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2479 ter c.c. non solo i casi in cui la convocazione del socio di srl manchi completamente, ma, facendo applicazione analogica dell’art. 2379, comma 3, c.c., anche i casi in cui provenga da soggetto estraneo alla società, in quanto né socio, né membro dell’organo amministrativo o di controllo, non rilevando, in tale ultimo caso, che la convocazione abbia fornito al socio le informazioni in merito alla data e alle questioni oggetto dell’assemblea.
Nullità della delibera di ricostituzione del capitale e fallace riclassificazione delle poste di bilancio
Soltanto con la volontaria rinuncia del mutuante al proprio credito da rimborso dei finanziamenti erogati, tali importi possono essere utilizzati per ripianare le perdite risultanti dal bilancio straordinario approvato della società mutuataria, laddove la loro unilaterale inclusione – approvata a maggioranza e contro la volontà del mutuante – fra le riserve di netto costituisce, oltre che un illecito contrattuale nei rapporti fra le parti, una patente violazione dei canoni di veridicità e correttezza sanciti dall’art. 2423 co. 2° c.c. tale da rendere (e imporre di dichiarare) nulla, sia la delibera di approvazione del bilancio, sia la successiva delibera di ricostituzione in aumento del capitale sociale previa imputazione a perdita delle riserve inesistenti approvata sulla base del primo e fallace presupposto di riclassificazione da parte della società mutuataria della somma finanziata tra le erogazioni in conto capitale anziché fra i debiti verso i soci per finanziamenti.
Impugnativa di delibera assembleare e prova della notifica alla società nel termine di legge
Ai fini della decisione il Tribunale reputa dirimente la circostanza che l’attrice, nonostante il termine ad essa espressamente concesso a tal fine, non abbia fornito prova di aver instaurato il rapporto processuale con la società, ovvero con l’ente destinatario principale delle azioni di impugnazione delle decisioni assunte dai suoi organi, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Impugnazione della deliberazione assembleare di esclusione del socio di cooperativa
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.
In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.
In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.
La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.
Mancata ricostituzione del capitale sociale eroso da perdite rilevanti
Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
Decisione dei soci di s.r.l. in materie gestorie
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell’assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante – e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell’art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.
Divieto di elidere contabilmente le perdite in caso di perdita del capitale sociale al disotto del minimo legale
E’ nulla in quanto avente un oggetto illecito la delibera assembleare tramite cui una s.r.l., a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale al disotto del minimo legale, anziché procedere ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., immetta valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente le perdite (nel caso di specie, l’assemblea aveva deliberato di ripianare le perdite tramite la rinuncia di alcuni soci ad un credito per anticipazioni e imponendo ad un socio un versamento nelle casse della società). [ LEGGI TUTTO ]