Art. 2481 c.c.
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Il rapporto tra delibera e atto di autonomia negoziale idoneo a far sorgere un’obbligazione in capo al socio
Una delibera assembleare di una società a responsabilità limitata non è idonea a far sorgere un’obbligazione di versare una somma di denaro a favore della società in capo a uno dei soci contro la volontà di quest’ultimo. I finanziamenti del socio ex art. 2467 c.c., i versamenti in conto capitale e la rinuncia a un credito non possono prescindere da una manifestazione di volontà del socio e non possono essergli imposti dalla società tramite una delibera di approvazione del bilancio.
In caso di delibera di aumento di capitale, relativamente al rapporto tra delibera societaria e atto di autonomia negoziale idoneo a far sorgere un’obbligazione in capo al singolo socio, la fonte degli obblighi del socio è rinvenibile solo in un atto di autonomia negoziale dello stesso, non essendo la sola delibera di aumento del capitale idonea a far sorgere alcun obbligo in capo ad alcuno dei soci. In particolare, sebbene la deliberazione esprima la volontà sociale di acquisire nuovo capitale di rischio, è solo per effetto di una successiva e ben distinta manifestazione di volontà da parte del socio – consistente, appunto, nella sottoscrizione della quota parte del nuovo capitale offertagli in opzione – che egli assume verso la società il relativo obbligo di versamento, ove non vi abbia già provveduto per intero contestualmente alla sottoscrizione stessa. Tale obbligo, cioè, deriva unicamente da un contratto consensuale. A tale riguardo, la società ha l’onere di provare non solo l’esistenza della deliberazione assembleare di aumento del capitale – non rilevando al riguardo se essa sia stata approvata anche col voto favorevole del socio da cui si vorrebbe ottenere il corrispondente versamento -, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell’aumento medesimo a opera di detto socio.
Abuso della maggioranza e aumento del capitale senza sovrapprezzo
L’abuso del diritto di voto da parte del socio maggioranza che determina l’annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La previsione dell’aumento di capitale “alla pari” cioè senza la previsione del sovrapprezzo corrispondente al maggior valore del patrimonio sociale rispetto al capitale nominale non può costituire sintomo di abuso della maggioranza, in presenza della previsione del diritto di opzione a favore di tutti i soci
Invalidità della delibera di aumento di capitale per violazione del diritto di opzione
La delibera con la quale, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, si decida l’azzeramento e il contemporaneo aumento del capitale sociale, consentendone la sottoscrizione immediata e per intero a uno solo dei soci, presente all’assemblea, in tanto è valida in quanto venga contestualmente assegnato ai soci che ne abbiano diritto (soci assenti all’assemblea o soci presenti ma impossibilitati ad una sottoscrizione immediata) il termine di trenta giorni, pari al periodo minimo previsto dall’art. 2481 bis, co. 2, c.c., per l’esercizio del diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva dell’acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quella di propria spettanza. Altrimenti, la delibera sociale così assunta si porrebbe in netto contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 2481 bis, co. 2, c.c. nella parte in cui prevede che la decisione di aumento di capitale debba assegnare un termine di almeno trenta giorni ai soci per esercitare il diritto di sottoscrizione, posto che l’esercizio postumo del diritto di opzione opera come condizione risolutiva e rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione immediata e per intero del socio presente.
Se è vero che la qualità di socio deve sussistere, pena la carenza di interesse, dall’inizio dell’impugnazione fino alla decisione della causa, è anche vero che, qualora dalla decisione dipenda la permanenza dell’attore nella società, l’interesse ad agire sussiste in ogni caso, proprio perché dalla decisione dipende la qualità di socio.
Sospensione della esecuzione della delibera di aumento di capitale ed abuso della maggioranza
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Da tale considerazione discende, per un verso che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione – cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle aventi mera efficacia dichiarativa – possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c., per altro verso che la materiale esecuzione delle delibere non osta alla pronuncia cautelare di sospensione volta a bloccarne gli effetti, soprattutto quando (come nel caso di specie) siano duraturi.
L’abuso della maggioranza può costituire motivo di invalidità della delibera quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto
Delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale
L’interpretazione letterale dell’art. 2481 c.c. porta ad escludere che l’assemblea dei soci, ancorché a maggioranza, possa legittimamente delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale, in assenza di una specifica disposizione dell’atto costitutivo, essendo possibile attribuire tale facoltà solo mediante l’adozione di una modifica dell’atto costitutivo, da adottarsi secondo le modalità di cui all’art. 2480 c.c.
Funzione e modalità di determinazione del sovrapprezzo nell’aumento di capitale di srl
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l’operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l’incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.
Finanziamenti dei soci, conferimenti in conto capitale e legittimazione ad agire per azioni in comproprietà
La domanda giudiziale congiuntamente proposta dai coeredi di un socio volta alla restituzione di un finanziamento soci non necessita della previa nomina di un rappresentante comune degli azionisti, non potendosi realisticamente ipotizzarsi il rischio di un esercizio disgiunto del diritto patrimoniale connesso a tale titolarità. [ LEGGI TUTTO ]
Aumenti di capitale e contratti di trasferimento di quote sociali ad efficacia obbligatoria, vendita di quote sociali altrui e differenze con la cessione di partecipazione propria
Non esiste nell’ordinamento un divieto di formulare nello stesso giudizio domande fra di loro incompatibili, purché ciascuna di esse sia sufficientemente descritta (Cass. civ., sez. III, n. 8674/2017). [ LEGGI TUTTO ]
Aumento di capitale e sovrapprezzo
In tutte le ipotesi di aumento di capitale nella s.r.l. la previsione di un sovrapprezzo è meramente eventuale, dunque facoltativa. In tale contesto normativo, la presenza di un patrimonio sociale superiore al capitale nominale costituisce la condizione perché il sovrapprezzo possa essere ipotizzato, non certo quella che lo rende obbligatorio o che determina l’illegittimità della sua omissione.
Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova
Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.