Art. 2482 ter c.c.
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Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività con perdita integrale del capitale sociale
L’addebito all’organo amministrativo di aver proseguito l’attività sociale in una situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2482 ter c.c. mai sanata, omettendo gli adempimenti e violando gli obblighi imposti dallo stesso art. 2482 ter c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera con cui si dispone la ricapitalizzazione “forzata” della società in caso di perdite del capitale
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell’atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che – in caso di perdite [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore del Fallimento di S.r.l. nei confronti di amministratori e sindaci
Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l’azione di responsabilità verso i creditori sociali [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del direttore generale di S.r.l. per mancata convocazione dell’assemblea
Il direttore generale di una S.r.l. non può essere ritenuto responsabile per la mancata convocazione dell’assemblea per la riduzione e l’aumento del capitale sociale, o per l’accertamento della causa di scioglimento, ex artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c., riferendosi tali disposizioni esclusivamente agli amministratori. [ LEGGI TUTTO ]
Amministratori di s.r.l. e mala gestio tra perdita del capitale e trasferimento di immobili sociali
I soci amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili del danno che abbiano illegittimamente causato alla società (successivamente fallita) per la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita [ LEGGI TUTTO ]
Termine di impugnazione delle delibere assembleari e abuso di maggioranza
Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 155 c.p.c.: tale termine assume natura (anche) processuale, dal momento che l’impugnazione dev’essere necessariamente proposta in via giudiziale.
Per la medesima ragione, al termine di impugnazione si applica altresì il principio di scissione degli effetti della notificazione (sancito da Cass., Sezioni Unite, n. 24822 del 9 dicembre 2015): ai fini dell’impedimento della decadenza, è dunque sufficiente che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale entro il termine di 90 giorni, a nulla rilevando che la notificazione, nei confronti del destinatario, si sia perfezionata successivamente.
Il socio che deduce l’invalidità di una delibera assembleare per abuso di maggioranza deve provare che la delibera fosse stata fraudolentemente e arbitrariamente preordinata, da parte del socio di maggioranza, al perseguimento di un proprio interesse personale, antitetico rispetto a quello sociale ovvero, in alternativa, alla lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.
La mera condizione di inoperatività della società non è di per sé sufficiente a far ritenere abusiva una delibera di aumento di capitale contestuale alla riduzione per perdite, ben potendo i soci decidere di “riattivare” la società, immettendo le risorse necessarie per il rilancio dell’attività imprenditoriale.
Responsabilità degli amministratori di srl per distrazioni patrimoniali
Grava su chi promuove il giudizio l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l’onere di dimostrare l’adempimento ovvero la non imputabilità [ LEGGI TUTTO ]
Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per aggravamento del dissesto
Il danno causato al patrimonio sociale dall’amministratore che, ritardando l’emersione della perdita integrale del capitale sociale mediante irregolarità contabili [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per illecita prosecuzione dell’attività a seguito della perdita integrale del capitale sociale.
È responsabile l’amministratore di s.r.l. che, omettendo di accertare l’intervenuta perdita integrale del capitale sociale, prosegua nello svolgimento dell’attività aggravando il dissesto. [ LEGGI TUTTO ]