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Art. 2486 c.c.
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30 Giugno 2018

Obblighi degli amministratori e azioni di responsabilità ex artt. 2394 c.c. e 146 l.fall.

L’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

Seppure la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall’art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest’ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta.

L’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato, non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incombenti ad amministratori e liquidatori, bensì nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, co. 2, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l’insufficienza in argomento – intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa o insufficienza dell’attivo sociale a soddisfare i debiti della società – deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori.

La diligenza richiesta agli amministratori è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume, ancor più che altrove, i caratteri del dovere di protezione dell’altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie. L’attività degli amministratori, traducendosi nella gestione di un’impresa commerciale cui è connaturato il carattere professionale dell’esercizio di un’attività economica organizzata (art. 2082 c.c.), assume dunque i colori della professionalità che naturalmente si riverberano anche sul parametro della diligenza. Ciò implica anche la centralità che nell’operato dell’amministratore assume il profilo della fedeltà all’interesse della società da lui amministrata. È suo dovere primario di perseguire tale interesse, sicché ogni sua azione od omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, ed in contrasto con quello, si configura immancabilmente come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica. In altre parole, l’amministratore ha solo il dovere di gestire l’impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza: non ha, al contrario, l’obbligo di amministrare la società con successo economico.

La irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull’amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Non può ricollegarsi alla non corretta tenuta della contabilità sociale un danno parametrato alla intera differenza tra attivo e passivo fallimentare (criterio c.d. del deficit fallimentare).

19 Aprile 2018

Responsabilità di amministratori e sindaci: alcuni criteri di quantificazione del danno

Nell’azione di responsabilità intentata dal curatore fallimentare contro amministratori e sindaci, il danno da illegittima prosecuzione dell’attività non concorre con quello derivante dagli ingiustificati prelievi a favore di uno degli amministratori, poiché il risultato negativo degli stessi è già ricompreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio netto della società immediatamente prima della dichiarazione di fallimento. In caso contrario si finirebbe per duplicare la medesima voce di danno.

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Criterio dei netti patrimoniali e fase cautelare

Nella fase cautelare (in un procedimento per sequestro conservativo), ai fini di un accertamento sommario del danno cagionato al Fallimento dagli amministratori a causa dell’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa, può trovare applicazione il criterio dei c.d. “netti patrimoniali”, che quantifica il pregiudizio in una somma pari alla differenza tra il passivo fallimentare e il debito esistente al momento in cui venne perso il capitale, in luogo del criterio, dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9100/2015, della “valutazione dell’esito della gestione caratteristica”, che invece individua, a ben precisate condizioni, il danno nella differenza tra passivo ed attivo fallimentare. Infatti, pur non tenendo conto di diversi elementi idonei ad alterare il risultato ed essendo quindi generalmente applicato per addivenire ad una liquidazione equitativa del risarcimento, il criterio dei netti patrimoniali risulta appropriato nella fase cautelare ad una determinazione del danno in misura approssimativa, ove aggiustato con il dimezzamento dell’ammontare, essendo rimessa alla fase di merito la quantificazione complessiva ed esatta dello stesso, anche mediante C.T.U., con la possibilità per gli amministratori di fornire, in sede di cognizione ordinaria, la prova della riconducibilità di alcune poste debitorie a fatti precedenti la perdita del capitale, ovvero circa la riconduzione di parte di esse ad attività meramente conservativa del patrimonio sociale.

27 Marzo 2018

Responsabilità per prosecuzione dell’attività in presenza di capitale sociale interamente eroso

Non è addebitabile agli amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l’attività in modo eccedente la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2485 del codice civile in presenza di capitale sociale interamente eroso – e quindi per non aver accertato senza indugio una causa di scioglimento ex articolo 2485 del codice civile – se l’erosione [ LEGGI TUTTO ]

28 Febbraio 2018

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]

20 Febbraio 2018

Prosecuzione indebita dell’attività e scorretta redazione del bilancio

Non è esente da responsabilità per mala gestio l’amministratore che sostenga di essere un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società. L’amministratore, infatti, che si adegui supinamente alle indicazioni del socio, di fatto trascura ogni controllo sulla correttezza della gestione sociale [ LEGGI TUTTO ]

12 Febbraio 2018

Alcune questioni in materia di scissione, fallimento e responsabilità degli amministratori di s.r.l. per alterazione dei dati di bilancio, illecita prosecuzione dell’attività sociale e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio in presenza di una causa di scioglimento

La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall’art. 303, co. 2, c.p.c. (al pari della notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 330 c.p.c.) costituisce una rilevante deroga ai principi dell’esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita; questa norma deve considerarsi di stretta interpretazione e [ LEGGI TUTTO ]

6 Febbraio 2018

La gestione in prospettiva liquidatoria: responsabilità e congruità del compenso degli amministratori

Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).

Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione [ LEGGI TUTTO ]

21 Dicembre 2017

Azione di responsabilità del curatore di S.r.l. fallita contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, società di revisione, amministratori di società controllante e un istituto di credito.

In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l’art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori [ LEGGI TUTTO ]

21 Dicembre 2017

Azione di responsabilità svolta dal fallimento per mala gestio dell’amministratore. Ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali

In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.

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