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Art. 2486 c.c.
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1 Dicembre 2017

Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno

Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l’azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale. [ LEGGI TUTTO ]

3 Novembre 2017

Difetto di rappresentanza degli amministratori nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti

In tema di aumento di capitale deliberato dall’assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all’organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti (Cass. 17467/2013).

3 Novembre 2017

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]

27 Luglio 2017

Metodi di quantificazione del danno per illecita prosecuzione dell’attività di impresa di società in stato di scioglimento

L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.

28 Giugno 2017

Responsabilità di amministratori e liquidatori di una società in liquidazione per il compimento di atti di gestione

Lo scioglimento della società e la messa in liquidazione comportano la necessaria interruzione dell’attività caratteristica di impresa. Pertanto deve ritenersi illegittimo e fonte di obbligo risarcitorio l’atto compiuto dagli amministratori e/o dal liquidatore consistente [ LEGGI TUTTO ]

12 Giugno 2017

Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività con perdita integrale del capitale sociale

L’addebito all’organo amministrativo di aver proseguito l’attività sociale in una situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2482 ter c.c. mai sanata, omettendo gli adempimenti e violando gli obblighi imposti dallo stesso art. 2482 ter c.c. [ LEGGI TUTTO ]

5 Giugno 2017

Azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. e comportamento negligente del socio

I presupposti dell’azione individuale esperibile ex art. 2395 c.c. da parte del singolo socio o del terzo che siano stati direttamente danneggiati dagli atti colposi o dolosi degli amministratori sono l’evento dannoso, il dolo o la colpa dell’amministratore, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo e la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell’amministratore e l’evento prodotto. Diversamente dall’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) e dall’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), l’azione individuale del socio o del terzo postula una lesione di un diritto soggettivo che non sia conseguenza del depauperamento patrimoniale della società. Come indicato nella norma, l’utilizzo dell’avverbio “direttamente” delimita l’ambito di operatività dell’art. 2395 c.c. ai soli casi in cui il danno, conseguenza di atti colposi o dolosi degli amministratori, sia immediato e investa direttamente la sfera patrimoniale dei soggetti danneggiati, a nulla rilevando, invece, la sussistenza di un rapporto diretto tra la condotta degli amministratori e il soggetto leso.

La mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore e terzi che esercitano l’azione consente di qualificare tale fattispecie come responsabilità di natura extracontrattuale, che richiede al terzo danneggiato l’onere di provare la riferibilità dell’evento dannoso all’amministratore, nonché il dolo o la colpa di quest’ultimo e l’incidenza negativa di tale atto sul patrimonio personale.

[Nel caso di specie, la falsa rappresentazione della situazione contabile della società nel bilancio redatto da parte degli amministratori, seppur sia sintomo di scarsa diligenza nell’espletamento delle funzioni dell’organo gestorio, non è sufficiente per far valere la responsabilità risarcitoria di questi ultimi. Il socio o il terzo che agisce ex art. 2395 c.c. deve provare non soltanto la falsità del bilancio, ma anche l’idoneità del comportamento illecito degli amministratori a incidere negativamente sulla condotta del socio o del terzo.

La presenza del socio attore nel consiglio di amministrazione della società per il tramite di due consiglieri di sua nomina, nonché il voto favorevole da parte di quest’ultimo all’approvazione in sede assembleare dei singoli bilanci di esercizio, senza alcun rilievo sul loro contenuto, sono sintomatici di un comportamento negligente del socio che ha acquistato le azioni della società.

Al contrario, come argomenta codesto Tribunale, l’insussistenza di un equilibrio economico-finanziario della società doveva essere desunta dallo stesso socio che ha presentato azione di responsabilità, tramite una corretta lettura delle risultanze contabili, mentre le determinazioni  del socio di acquistare nuove azioni erano state assunte all’esito di una relazione sulla situazione patrimoniale di natura previsionale e non consuntiva. Inoltre, successivamente all’acquisizione della maggioranza delle azioni della società, la nomina da parte del socio attore di un nuovo consiglio di amministrazione, con lo scopo precipuo di rivalutare la situazione patrimoniale della società, mette in luce la consapevolezza del socio della diversità esistente tra la situazione economico-finanziaria espressa nella contabilità societaria e la situazione effettiva in cui risultava la società.]

 

22 Maggio 2017

Responsabilità della banca per abusiva concessione del credito (legittimazione attiva e termini di prescrizione)

Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.

La prescrizione della responsabilità dell’istituto di credito per aver contribuito all’aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.