Art. 2486 c.c.
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Criterio dei netti patrimoniali e fase cautelare
Nella fase cautelare (in un procedimento per sequestro conservativo), ai fini di un accertamento sommario del danno cagionato al Fallimento dagli amministratori a causa dell’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa, può trovare applicazione il criterio dei c.d. “netti patrimoniali”, che quantifica il pregiudizio in una somma pari alla differenza tra il passivo fallimentare e il debito esistente al momento in cui venne perso il capitale, in luogo del criterio, dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9100/2015, della “valutazione dell’esito della gestione caratteristica”, che invece individua, a ben precisate condizioni, il danno nella differenza tra passivo ed attivo fallimentare. Infatti, pur non tenendo conto di diversi elementi idonei ad alterare il risultato ed essendo quindi generalmente applicato per addivenire ad una liquidazione equitativa del risarcimento, il criterio dei netti patrimoniali risulta appropriato nella fase cautelare ad una determinazione del danno in misura approssimativa, ove aggiustato con il dimezzamento dell’ammontare, essendo rimessa alla fase di merito la quantificazione complessiva ed esatta dello stesso, anche mediante C.T.U., con la possibilità per gli amministratori di fornire, in sede di cognizione ordinaria, la prova della riconducibilità di alcune poste debitorie a fatti precedenti la perdita del capitale, ovvero circa la riconduzione di parte di esse ad attività meramente conservativa del patrimonio sociale.
Responsabilità per prosecuzione dell’attività in presenza di capitale sociale interamente eroso
Non è addebitabile agli amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l’attività in modo eccedente la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2485 del codice civile in presenza di capitale sociale interamente eroso – e quindi per non aver accertato senza indugio una causa di scioglimento ex articolo 2485 del codice civile – se l’erosione [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]
Prosecuzione indebita dell’attività e scorretta redazione del bilancio
Non è esente da responsabilità per mala gestio l’amministratore che sostenga di essere un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società. L’amministratore, infatti, che si adegui supinamente alle indicazioni del socio, di fatto trascura ogni controllo sulla correttezza della gestione sociale [ LEGGI TUTTO ]
Alcune questioni in materia di scissione, fallimento e responsabilità degli amministratori di s.r.l. per alterazione dei dati di bilancio, illecita prosecuzione dell’attività sociale e violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio in presenza di una causa di scioglimento
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall’art. 303, co. 2, c.p.c. (al pari della notificazione dell’impugnazione prevista dall’art. 330 c.p.c.) costituisce una rilevante deroga ai principi dell’esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita; questa norma deve considerarsi di stretta interpretazione e [ LEGGI TUTTO ]
La gestione in prospettiva liquidatoria: responsabilità e congruità del compenso degli amministratori
Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).
Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore di S.r.l. fallita contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, società di revisione, amministratori di società controllante e un istituto di credito.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l’art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità svolta dal fallimento per mala gestio dell’amministratore. Ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.
Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno
Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l’azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Difetto di rappresentanza degli amministratori nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti
In tema di aumento di capitale deliberato dall’assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all’organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti (Cass. 17467/2013).