Art. 2487 c.c.
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Responsabilità del liquidatore di s.r.l.
In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, in forza dell’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società (ivi inclusa dunque la proposizione di un’azione di responsabilità nei confronti del precedente liquidatore). Alla stregua del principio appena richiamato e della rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., l’eccezione di improcedibilità dell’azione fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di s.p.a. non merita accoglimento, non essendo lo stesso art. 2393 c.c. applicabile analogicamente alle s.r.l.
L’amministratore di fatto e quello di diritto rispondono in solido del danno cagionato alla società con le proprie condotte concorrenti, commissiva e omissiva e analogo principio vale per i liquidatori ai quali si applicano le norme sulla responsabilità dell’amministratore in forza del rinvio operato dall’art. 2489 c.c.
La responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476, comma 7, cod. civ. e la responsabilità dell’amministratore per aggravamento dello stato di dissesto
Nell’ipotesi di perdita integrale del capitale sociale non accertata dall’organo amministrativo, sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che, ex art. 2476, comma 7, cod. civ., hanno intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
In particolare, affinché il requisito dell’intenzionalità risulti integrato occorre che il socio sia consapevole dell’antigiuridicità dell’atto stesso, ravvisabile ogni qualvolta l’atto risulti contrario alla legge o all’atto costitutivo della società ovvero quando l’atto, di per sè lecito, venga esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Rilevano, sotto questo profilo, non solo le determinazioni assunte dal socio in sede assembleare, ma qualsiasi manifestazione di volontà espressa dal medesimo anche al di fuori dell’assemblea, purché siano idonee ad influire sulle attività di gestione sociale.
In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società a responsabilità limitata e prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2482-ter e 2487 cod. civ., il danno derivante dall’aggravamento dello stato di dissesto della società va determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali qualora l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato. Il tutto, in linea con il disposto dell’art. 2486, comma 3, cod. civ. così riformato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 secondo cui “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
Stato di insolvenza e mancanza di fondi per far fronte ai costi della liquidazione
Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore promosso dal socio di s.r.l., la palese mancanza di fondi sociali per provvedere ai costi della liquidazione (rappresentati sia da costi vivi, quali ad esempio il pagamento di diritti camerali, sia dal compenso dovuto al liquidatore) depone essa stessa per una situazione di impossibilità della s.r.l. di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tale da imporre la segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 7, n. 2, l. fall. Infatti, la nomina di un altro liquidatore, dopo il rifiuto di quello precedentemente nominato dovuto alla carenza di fondi per far fronte ai costi di liquidazione, non è di per sé idonea ad ovviare alla situazione di incapienza della s.r.l.; né può ritenersi che la nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale possa dar luogo all’apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato ovvero a carico del liquidatore nominato.
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci: la condotta rilevante del cd. “socio gestore”
L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 co. 7 c.c. può avere ad oggetto anche gli atti compiuti dal socio cd. “gestore” allorché questi, oltre a esercitare una qualche influenza sulle scelte gestorie degli amministratori, abbia comunque tenuto un comportamento positivo dal quale possa dedursi tale forma di influenza. Così, affinché tale responsabilità possa essere ritenuta sussistente, il socio – tramite un comportamento o una condotta attivi – deve aver voluto intenzionalmente arrecare danno alla società, ai soci o ai creditori sociali mediante l’induzione degli amministratori all’inadempimento dei loro propri doveri.
Il danno arrecato dagli amministratori va debitamente provato e quantificato in relazione al concreto pregiudizio
Non è sufficiente, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori, addurre che l’evento dannoso è pari al disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società.
Tale danno può essere individuato in via presuntiva nella differenza fra attivo e passivo solo in caso di radicale impossibilità di ricostruire le vicende societarie per mancanza o assoluta inattendibilità delle scritture contabili, a condizione che sia allegato e dimostrato uno specifico inadempimento, imputabile all’amministratore, tale da determinare specifici effetti pregiudizievoli – c.d. “inadempimento qualificato” – che non può consistere nell’omessa tenuta delle scritture contabili.
Inammissibilità dell ricorso dell’Amministratore Unico per l’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società
Deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata per l’accertamento dello stato di scioglimento della società e la nomina giudiziale del liquidatore, difettando in tale fattispecie il presupposto normativo per l’adozione del provvedimento ex artt. 2485 e 2487 c.c. rappresentato dall’omissione degli amministratori, posto che proprio l’amministratore di s.r.l. è il soggetto legittimato – ed anzi obbligato – dalla norma all’accertamento della causa di scioglimento della società. Cosicché, non può ravvisarsi una “competenza sostitutiva” dell’Autorità Giudiziaria a fronte di un’omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare, accertando la causa di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso, ricorrendo poi al Tribunale per la nomina giudiziale del liquidatore.
Deliberazione di scioglimento della società e ricorso per la nomina giudiziale del liquidatore
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.
Poteri del liquidatore ed esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori
In tema di liquidazione delle società di capitali, ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, co. 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, co. 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società. Atteso ciò e considerata la rinunciabilità dell’azione prevista dall’art. 2476, co. 5, c.c., non è condivisibile l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta dall’amministratore convenuto, fondata sulla mancanza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilità e sull’invocata applicazione analogica della norma dettata dall’art. 2393 c.c. in materia di società per azioni, di cui va esclusa l’applicabilità analogica alle società a responsabilità limitata.
Il dissidio fra gli unici due soci di s.r.l. e lo scioglimento giudiziale della società
Il dissidio fra gli unici due soci di una srl caratterizzata da una distribuzione paritetica fra gli stessi del capitale sociale cristallizzato nella mancata approvazione dei bilanci sociali comporta lo scioglimento della stessa ex art. 2484 I comma n.3 cod.civ. [ LEGGI TUTTO ]
Incompatibilità del fallimento con il ricorso ai sensi degli artt. 2484 e 2487 c.c.
La dichiarazione di fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile la presentazione di un’istanza ex artt. 2484 e 2487 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l’affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria, preclude di fatto ai liquidatori ogni possibilità di espletare l’incarico loro affidato, determinando così l’immediato venir meno di ogni ragione di provvedere all’accertamento della causa di scioglimento e alla convocazione dell’assemblea per l’assunzione delle decisioni di cui all’art. 2487 c.c.
31 maggio 2019