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Art. 2489 c.c.
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22 Marzo 2018

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.

Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.

Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.

12 Gennaio 2018

Irregolarità formali e obbligo risarcitorio

Nel giudizio cautelare introdotto dal Fallimento di una s.r.l., avverso il liquidatore della società, già Amministratore Unico della stessa, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e sui liquidatori, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente [ LEGGI TUTTO ]

Azione di responsabilità e onere della prova

Ai fini delle azioni di responsabilità è onere della parte attrice l’individuazione di specifici addebiti che debbono concretarsi in un danno puntualmente indicato e determinato, salvo ricorrere al criterio equitativo [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2017

Clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo e azione di responsabilità sociale esercitata dal socio contro l’amministratore

Nel caso in cui una disposizione statutaria preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società, senza indicare altresì quelle tra società ed amministratori,  l’azione di responsabilità sociale rimane di competenza del Tribunale, anche là dove esercitata contro l’amministratore (o liquidatore) che sia anche socio.
Là dove il socio abbia esercitato l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e sia risultato vittorioso, la società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in solido con la parte soccombente ex art. 2476, co. 4. c.c., anche in difetto di una esplicita domanda in questo senso da parte del socio-attore.

 

13 Luglio 2017

Vendita del liquidatore a sé stesso di un bene sociale

Integra violazione dei doveri di conservazione del valore e dell’integrità del patrimonio sociale la vendita del liquidatore a sé stesso di un bene sociale a prezzo significativamente inferiore a quello di mercato.

28 Giugno 2017

Responsabilità di amministratori e liquidatori di una società in liquidazione per il compimento di atti di gestione

Lo scioglimento della società e la messa in liquidazione comportano la necessaria interruzione dell’attività caratteristica di impresa. Pertanto deve ritenersi illegittimo e fonte di obbligo risarcitorio l’atto compiuto dagli amministratori e/o dal liquidatore consistente [ LEGGI TUTTO ]

21 Aprile 2017

Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum

Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione,  sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore [ LEGGI TUTTO ]

10 Aprile 2017

Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione rispetto alla condotta di “svuotamento” del patrimonio sociale ad opera del liquidatore. Valenza probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p. in sede civile.

La domanda proposta dalla parte creditrice ai sensi degli artt. 2489 e 2395 c.c., fattispecie che si riferisce al danno diretto che la parte lamenti di aver subito nel proprio patrimonio per effetto della condotta illegittima del liquidatore, ha ad oggetto [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2017

Poteri dei liquidatori ed esercizio dell’azione di responsabilità contro l’amministratore

Il liquidatore non è legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore in mancanza di una (anteriore) delibera assembleare.
Il liquidatore esercita, nella fase liquidatoria, gli stessi poteri degli amministratori.