Art. 2495 c.c.
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Cancellazione della società dal registro delle imprese e responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non soddisfatte
Qualora al momento dell’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, permangano obbligazioni sociali non soddisfatte, i soci rispondono verso i creditori sociali non solo con le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche con i beni e i diritti non compresi nel bilancio e comunque attribuiti loro in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata.