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Art. 2495 c.c.
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15 Maggio 2023

Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese

La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria. Tuttavia, tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato storico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società perché ciò condurrebbe ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre invece la prova di un fatto dinamico: che la società abbia continuato in realtà ad operare e, dunque, ad esistere pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.

A seguito dell’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Ciò in quanto l’estinzione dell’ente è equiparabile alla morte della persona fisica, quindi i soci sono successori. Inoltre, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Responsabilità del liquidatore di s.r.l. nei confronti dei creditori sociali

La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto ex art. 2495 c.c. è di natura tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: i) l’esistenza del credito; ii) l’inadempimento di esso da parte della società; iii) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari; iv) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

17 Aprile 2023

Cancellazione della società e fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci

Ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c., qualora all’estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione

I beni immobili già di proprietà della società estinta ed ancora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari diventano di proprietà esclusiva, pro quota, dei soci della cessata società.

3 Aprile 2023

Obblighi del liquidatore in caso di conclamata insufficienza patrimoniale

La responsabilità dei liquidatori è disciplinata dalle stesse norme in tema di responsabilità degli amministratori (ex art. 2489, co. 2, c.c.). In base al principio dell’autonomia patrimoniale piena delle società di capitali, il mero inadempimento contrattuale dell’ente non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti del terzo contraente (ex art. 2394 c.c.), dal momento che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, sicché deve escludersi che il mero inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti per l’accoglimento dell’azione. Allo stesso modo, il liquidatore di una società di capitali non può essere chiamato a rispondere personalmente per il mancato pagamento dei creditori sociali, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre e provare non solo che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto degli obblighi che la legge impone al liquidatore (fatto illecito), ma anche, con ragionamento contra-fattuale, che qualora il liquidatore si fosse diligentemente attenuto a tali obblighi, i risultati della liquidazione dell’attivo patrimoniale avrebbero effettivamente consentito l’eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (nesso di causalità fra condotta omissiva e danno).

In una situazione di già conclamata insufficienza patrimoniale – suscettibile, inoltre, di prevedibile ulteriore aggravamento in sede di riscrittura dei bilanci in ottica liquidatoria, attesa la compressione dei valori dell’attivo in conseguenza della perdita dell’avviamento e dalla prospettiva di immediato realizzo –, è dovere del liquidatore non solo di procedere a una ordinata e utile liquidazione del patrimonio sociale, ma anche di procedere nel pagamento dei debiti sociali, secondo il principio della par condicio creditorum, nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, e ciò al fine di evitare pagamenti preferenziali che andrebbero a determinare una ingiustificata compressione dei diritti di tutti gli altri creditori: quelli che godono ex lege di privilegi e, in caso di capienza, quelli chirografari.

Responsabilità del liquidatore

La responsabilità del liquidatore ex artt. 2476, 2489, 2491 e 2495 c.c. per l’attività di liquidazione del patrimonio sociale ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che grava sui creditori agenti in giudizio l’onere di dimostrare tutti i presupposti di tale responsabilità e precisamente l’esistenza del credito (o la sua conoscibilità secondo la diligenza richiesta), l’inadempimento da parte della società, la natura dolosa o colposa della condotta del liquidatore ed il nesso di causalità tra questa e il danno, dato dal mancato soddisfacimento del credito. In particolare, il creditore sociale rimasto insoddisfatto ha l’onere di provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, sia stata distribuita ai soci o ai creditori (in violazione della par condicio creditorum), oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

I vizi redazionali attinenti al bilancio di liquidazione non sono sufficienti, in quanto tali, a fondare la responsabilità dell’organo liquidatorio; è ulteriormente necessario dimostrare che tali comportamenti hanno impedito la corretta ripartizione di attività sociali tra i creditori. Quanto alla condotta colposa,  i liquidatori sono tenuti ad adempiere i propri doveri “con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. La sussistenza di una condotta colposa è astrattamente ravvisabile anche in caso di mancato pagamento dei crediti conosciuti o conoscibili utilizzando la normale diligenza; tuttavia, l’individuazione di una condotta colposa non è sufficiente a determinare la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti: a tal fine, è infatti necessario che il mancato soddisfacimento del credito sia eziologicamente riconducibile al liquidatore, il che si verifica qualora il creditore dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata, invece, distribuita ai soci o agli altri creditori di grado almeno pari al proprio, oppure, in mancanza di qualsiasi attivo, l’imputabilità di tale circostanza alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

7 Dicembre 2022

Il fenomeno di tipo successorio conseguente alla cancellazione della società

L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (i) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (ii) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. [Nel caso di specie, veniva accertata la proprietà del socio unico della società estinta di un immobile precedentemente intestato alla società medesima e non liquidato prima della cancellazione].

3 Dicembre 2022

Natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto

In ordine alla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che questi ultimi possano fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: (i) l’esistenza del credito; (ii) l’inadempimento di esso da parte della società; (iii) la condotta dolosa o colposa del liquidatore, che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari; (iv) il nesso di causalità fra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito. Quanto al nesso eziologico, il creditore è tenuto a provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il proprio credito, eventualmente distribuita ai soci o utilizzata per pagare solo alcuni creditori in violazione della par condicio creditorum, oppure la sussistenza di una qualsivoglia condotta dolosa o colposa del liquidatore che abbia impedito la corretta conservazione del patrimonio.

19 Ottobre 2022

Estinzione della società e fenomeno successorio verso i soci dei rapporti giuridici non venuti meno

Le società di capitali si estinguono immediatamente per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui all’estinzione e alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società (di persone o di capitali che sia) non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, sia dal lato passivo avuto riguardo alle obbligazioni che dal lato attivo con riferimento ai diritti e ai beni non compresi nel bilancio di liquidazione. Detti diritti e beni vengono trasferiti ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei diritti di credito illiquidi e non ancora esigibili.

L’estinzione della società comporta il venir meno dell’ente, dei suoi organi, del contratto sociale e dei diritti sociali ad esso afferenti, salvi taluni diritti che potranno sopravvivere all’estinzione dell’ente od insorgere all’esito della liquidazione.

Il diritto di controllo ed ispezione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo strumentale a qualunque prerogativa del socio e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità. Trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata, esso non può sopravvivere all’estinzione dell’ente. L’estinzione dell’ente e del contratto comportano il venir meno di tale diritto in capo all’ex socio e corrispondentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

L’art. 2496 c.c., proprio a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, consente a chiunque – ivi compresi dunque gli ex soci – di esaminare i libri sociali che devono essere depositati e conservati presso l’ufficio del Registro delle Imprese per dieci anni.

15 Settembre 2022

Sul principio di solidarietà fra cedente e cessionario d’azienda ex art. 2560 c.c.

Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello per i quali è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. La disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., co. 2, va letta, e interpretata, secondando la sua funzione primaria, che è di tutelare non già il cessionario – che appunto si avvale (già) del limite della conoscenza dell’esistenza del debito -, bensì i creditori che, sul compendio aziendale poi fatto oggetto di cessione, hanno fatto riferimento.

Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1 c.c. circa le modalità con cui può essere provata per legge una cessione d’azienda – ovvero esclusivamente mediante prova scritta – riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario, non potendo invece trovare applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a fornire la prova di un tale negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.

15 Luglio 2022

Estinzione della s.r.l. e responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori insoddisfatti

Ferma restando l’estinzione immediata della società indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti ad essa facenti capo ex art. 2495, co. 1, c.c., eventuali passività lamentate dai creditori non possono che farsi valere nei confronti di soli due soggetti: i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse nel bilancio finale di liquidazione, e i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa (o dolo) di questi. In particolare, la responsabilità dei primi va commisurata alle caratteristiche dell’organizzazione societaria estinta e, per il caso delle s.r.l., così come durante la vita del soggetto sociale il patrimonio è stato posto come limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali verso terzi (art. 2462, co. 1, c.c.), estinta la società allora i soci potranno rispondere verso i creditori insoddisfatti nei limiti di quanto da ciascuno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione (e con la distribuzione di acconti di liquidazione), costituendo tali somme nient’altro che il patrimonio residuo della medesima società. Laddove la società venga cancellata senza distribuzione di attivo la limitazione di responsabilità degli (ex) soci non è idonea a creare di per sé pregiudizio ai creditori poiché esito finale dell’evidente incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Quanto alla domanda proponibile nei confronti del liquidatore ex art. 2495, co. 3, c.c., soggetto potenzialmente illimitatamente responsabile, trattandosi di azione aquiliana, grava sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si sia svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore è tenuto a dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti.

La responsabilità di cui agli artt. 2394 e 2476, co. 6, c.c. ha natura extracontrattuale ed è determinata dalla condotta dell’amministratore funzionale a una riduzione del patrimonio sociale, tale da cagionarne la perdita della tipica funzione di garanzia generica ex art. 2740 c.c., con conseguente diritto dei creditori sociali ad ottenere, quale risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere. L’azione esperibile, in presenza di tali presupposti, è altresì da considerarsi diretta ed autonoma rispetto quella parimenti proponibile dalla società stessa – anche per motivi di ratio sistematica, vista l’espressa previsione del successivo periodo del medesimo comma che la rinuncia all’azione da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali – e soggetta al termine quinquennale di prescrizione, decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi le responsabilità summenzionata, bensì dal momento, evidentemente successivo, della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni, rispetto alla quale assume sicura rilevanza il bilancio di esercizio, vista la sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati.