Art. 2495 c.c.
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Responsabilità del liquidatore e onere della prova
I presupposti della responsabilità del liquidatore, a norma dell’art. 2495, co. 2, c.c., sono: (i) il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entità ed esigibilità è onere del creditore agente dimostrare, e (ii) la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore.
In relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo al liquidatore (o della sua conoscibilità secondo diligenza professionale), nonché della dimostrazione dell’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.
In particolare, la condotta colposa potrà consistere nella lesiva distribuzione ai soci dell’intero attivo di liquidazione ovvero nella sua devoluzione a favore di alcuni soltanto dei creditori con danno degli altri.
La mera contestazione in ordine alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione – in assenza dell’allegazione dell’esistenza di una situazione economico-patrimoniale che avrebbe consentito il pagamento, per intero o almeno parziale, del credito stesso oppure del fatto che il liquidatore abbia determinato con suoi comportamenti colposi l’incapienza patrimoniale della società – non è una prospettazione sufficiente ai fini della configurazione di una responsabilità in capo al liquidatore.
Estinzione della società e legittimazione dei soci
Estinta la società (nel caso di specie, s.p.a.) la legittimazione va individuata in capo ai soci della società cancellata i quali rispondono ex art 2495 II comma c.c. verso i creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Estinzione di società di diritto inglese e sorte del patrimonio immobiliare sito in Italia
Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili e immobili di proprietà di società di diritto straniero sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano, secondo il disposto dell’art. 51, l. n. 218/1995. [ LEGGI TUTTO ]
L’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore di una società estinta
È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente) un’azione di responsabilità nei confronti di tale soggetto per la violazione dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c., alla ripartizione tra i soci delle somme risultanti dalla liquidazione ex art. 2491, 3 co, c.c. e/o alla redazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 co. 2.
Nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe comunque attribuibile al liquidatore che, non avendo ricoperto carica alcuna nella società estinta nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato causa al presunto altrui diritto di credito, informato di detti fatti (dal presunto creditore) in modo generico dopo la propria nomina e avendo tempestivamente dato contezza della lacunosità della comunicazione, nonché dell’imminente chiusura della liquidazione, abbia poi provveduto a quest’ultima. Del resto, una volta terminati gli adempimenti e approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo- ex art. 2495 c.c. – di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la quale, una volta regolarmente pubblicata, è peraltro conoscibile dai terzi, che non possono invocare l’ignoranza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2193 co. 2, c.c..
Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.
Responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei debiti sociali. Presupposti e regime probatorio.
Per quanto riguarda i debiti sociali, la responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti: uno oggettivo, relativo al mancato pagamento del debito; uno soggettivo, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari. Resta fermo che la responsabilità del liquidatore – che ha natura di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo – deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento.
In ordine al regime probatorio, ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.
Successione dei soci di società di persone estinta nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell’avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all’ordinario svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’ente. Le stesse [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal registro delle imprese per inidoneità formale del bilancio finale di liquidazione. Controllo qualificatorio del Giudice del registro
E’ ammissibile la cancellazione dell’iscrizione relativa alla cancellazione di una società in liquidazione dal registro delle imprese, in tutti quei casi nei quali il bilancio finale di liquidazione non sia riconducibile allo schema legale tipico di cui all’art. 2492 c.c.
E’ rimessa al Giudice del registro, nell’ambito del c.d. controllo qualificatorio, la verifica della conformità del bilancio finale di liquidazione al documento di cui all’art. 2492 c.c.
Cancellazione di società e diritto al pagamento del corrispettivo di cessione di azienda tramite accollo di debiti
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, [ LEGGI TUTTO ]
Diritto al compenso del sindaco
Il pagamento del compenso spettante ai componenti degli organi sociali costituisce un debito di cui si deve fare carico la società, mentre nulla può essere preteso dal socio, se non per l’ipotesi di cessazione della società, e comunque nei limiti di quanto riscosso dai soci in base al bilancio finale di liquidazione