Art. 2495 c.c.
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Cancellazione dell’iscrizione della cessazione di società di capitali per omesso svolgimento della fase liquidatoria
Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a [ LEGGI TUTTO ]
Inadempimento del terzo e legittimazione dell’accomandatario di sas estinta
Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).
Deposito della delibera di approvazione del bilancio di esercizio successivamente alla cancellazione della società a seguito di fusione
È legittima e deve essere iscritta nel registro delle imprese la domanda della società cancellata, presentata dopo l’iscrizione della sua cancellazione ma prima dell’iscrizione della società frutto di fusione, relativa al deposito per l’iscrizione del bilancio di esercizio. [ LEGGI TUTTO ]
Natura della responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e onere della prova del creditore
La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere [ LEGGI TUTTO ]
Deposito del bilancio finale di liquidazione – Indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Si pubblicano in allegato le importanti indicazioni operative del Conservatore del Registro delle Imprese di Milano, dott. Gianfrancesco Vanzelli, in merito all’iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione.
Si ringrazia per la segnalazione la dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione Imprese B del Tribunale di Milano.
Azione sociale di responsabilità e onere probatorio. Presupposti della responsabilità del liquidatore di s.r.l.
Nonostante la mancanza di una disposizione espressa, non può negarsi la legittimazione attiva della società a responsabilità limitata ad esperire l’azione di responsabilità nei confronti del proprio amministratore. L’onere probatorio degli addebiti contestati dalla società all’amministratore [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società
La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo [ LEGGI TUTTO ]
Sui presupposti della responsabilità del liquidatore per mancato pagamento di un debito sociale
Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. i presupposti della responsabilità del liquidatore sono: – il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, entiità ed esegibilità è onere del creditore agente dimostrare; – la riconducibilità del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore. In relazione a quest’ultimo presupposto il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo al liquidatore o della sua conoscibilità [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione all’impugnazione del bilancio di liquidazione e cancellazione della s.r.l. dal registro delle imprese
Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione è un rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art.2492 c.c., solo ai soci. Questo appare uno strumento endo-societario volto a far [ LEGGI TUTTO ]
Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore
In fase di liquidazione della società, sussiste un “dovere” del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l’ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell’intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.