Art. 2506 quater c.c.
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Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.
Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.
Scissione: responsabilità solidale illimitata per passività tributarie
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l’omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta [ LEGGI TUTTO ]
Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione
Ai sensi dell’art. 2506-quater co. 3 c.c., a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». [ LEGGI TUTTO ]
Scissione non proporzionale e prescrizione del conguaglio convenzionale del patrimonio netto oggetto di scissione
La prescrizione breve ex art. 2949 si applica alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società, o da situazioni determinate da relazioni sociali (nel caso di specie la prescrizione breve è stata ritenuta non applicabile al diritto di credito originato da un meccanismo di conguaglio previsto nel progetto di scissione non proporzionale).
Inammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria contro le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all’operazione di scissione, non è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell’art. 2504-quater c.c. consiste [ LEGGI TUTTO ]
Non ammissibilità dell’azione revocatoria dell’assegnazione effettuata mediante scissione. Eseguite le formalità pubblicitarie ex art. 2504-quater c.c. gli effetti della scissione diventano irregredibili
Non è ammissibile l’azione revocatoria dell’assegnazione effettuata nell’ambito di una scissione in quanto l’art. 2504-quater c.c., alla fine di una complessa operazione societaria, ha la funzione di assicurare la stabilità degli effetti della stessa. La diversità qualitativa [ LEGGI TUTTO ]
Natura e limite della responsabilità della società beneficiaria della scissione e beneficium excussionis
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. [ LEGGI TUTTO ]
Ammissibilità dell’azione del creditore ex art. 2043 c.c. nei confronti degli amministratori della capogruppo: presupposti e onere probatorio dell’attore
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497, comma 1 e 2, c.c. e 2476, comma 7, divengono improcedibili in assenza [ LEGGI TUTTO ]
Limiti della responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della società scissa
La limitazione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al valore contabile del patrimonio trasferito, ma al valore rettificato di tale patrimonio, attribuendo alle attività i relativi valori correnti e non quelli storici.
Scissione non proporzionale di s.r.l. e tutela risarcitoria del socio
Gli effetti della scissione, dopo l’iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell’operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall’illegittimità dell’operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell’articolo 2504 quater c.c.