Art. 2506 quater c.c.
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Opponibilità del pegno costituito dalla società scissa alla società beneficiaria della scissione assegnataria del bene oggetto del pegno
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.
Responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per i crediti non soddisfatti della società scissa
La limitazione, ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al “valore contabile” del patrimonio trasferito, ma al “valore rettificato” di tale patrimonio, attribuendo alle attività valori correnti e non storici.