Art. 2509 c.c.
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Iscrizione d’ufficio della cancellazione della sede secondaria di società estera non operativa
Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l’iscrizione del registro delle imprese.
All’assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere – per un evidente principio di simmetria nel sistema – la cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità esercitata in Italia contro amministratore di società estera
Alle azioni di responsabilità degli amministratori di società estera che operano in Italia, anche senza una stabile organizzazione, si applicano le disposizioni dettate in materia di società per azioni (nella specie il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda proposta contro l’amministratore di una società maltese per l’essere la stessa azione stata deliberata dall’organo amministrativo della società estera e non dall’assemblea come previsto dalla legge italiana).