Art. 2519 c.c.
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Illegittima esclusione del socio di cooperativa
La comunicazione della delibera di esclusione svolge la mera funzione di informare il socio delle ragioni ritenute in concreto dall’organo deliberante giustificative dell’esclusione, di tal che la incompletezza della comunicazione non determina ex se l’invalidità della deliberazione, incidendo piuttosto sulla decorrenza del termine per proporre l’opposizione alla delibera di esclusione. È in relazione alla vera e propria delibera di esclusione che il giudice è tenuto ad apprezzare la effettiva sussistenza della causa di esclusione, dovendosi verificare se la causa indicata nella delibera e posta alla base della decisione di esclusione rientri fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonché dovendosi accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della medesima.
Ai fini della validità della delibera di esclusione, la causa di esclusione posta alla base della deliberazione deve risultare dalla delibera medesima non potendo ex post in giudizio, nell’eventualità che il socio proponga impugnazione, essere indagate altre e diverse ragioni di esclusione.
I requisiti del collegamento negoziale ai fini della sussistenza di un’operazione di assistenza finanziaria e la sua applicabilità anche alle società cooperative e alle banche popolari
Affinché ricorra un collegamento negoziale tra due contratti è necessario un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, e un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Ai fini della sussistenza del collegamento negoziale nell’ambito delle c.d. operazioni di assistenza finanziaria, vietate ai sensi dell’art. 2358 c.c., il requisito oggettivo può essere integrato dal fatto che poco dopo l’erogazione di un finanziamento da parte di una banca, il soggetto che lo riceve acquisti azioni della banca finanziatrice per un importo pari a circa 20% degli importi finanziari erogati considerato altresì il tasso particolarmente agevolato al quale era stato ottenuto il finanziamento. È sufficiente a configurare il requisito soggettivo che l’accordo tra le parti prevedesse che il denaro erogato dalla banca fosse utilizzato, anche solo parzialmente, per acquistare azioni proprie.
La disciplina dell’art. 2358 cod. civ. è applicabile anche alle società cooperative, in quanto la disposizione supera il vaglio di compatibilità di cui all’art. 2519 cod. civ., perché lo scopo mutualistico non esclude che possano ritenersi vietate operazioni tali da mettere a rischio l’equilibrio del capitale sociale, la cui tutela è peraltro salvaguardata da norme specifiche, in materia di cooperative, che impongono la formazione di riserve , quali l’artt. 2545 quater e l’art. 32 comma 1 TUB per le banche popolari.
Responsabilità dell’amministratore per mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali
Il mancato pagamento dei debiti fiscali e previdenziali configura una grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge all’amministratore, foriera per la società dello specifico danno patrimoniale derivante dall’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l’inadempimento e, in particolare, dalla necessità del pagamento degli interessi di mora e delle spese di riscossione. Il mancato assolvimento degli obblighi di pagamento in questione gravanti sul patrimonio sociale espone l’amministratore a responsabilità per mala gestio verso la società in relazione al pregiudizio economico consistente nell’aggravamento della posizione debitoria fiscale causalmente derivante dall’inadempimento, a meno che non provi di essersi trovato nell’impossibilità a lui non imputabile di provvedere al pagamento.
Sulla sospensione cautelare degli effetti della delibera di esclusione del socio di società di mutuo soccorso
Con riferimento all’ammissibilità dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio di società di mutuo soccorso, è irrilevante che il ricorso sia fondato sull’art. 700 c.p.c. ovvero riqualificato ai sensi dell’art. 2378, co. 3 c.c. dal momento che, qualunque delle due strade si segua, l’effetto è quello di dichiarare ricevibile l’istanza cautelare e scrutinarla nel merito. Altresì irrilevante è la mancata convocazione degli amministratori e dei sindaci in carica prescritta dall’art. 2378, co. 4 c.c. da parte del ricorrente in via cautelare poiché trattasi di norma senza sanzione (minus quam perfecta), specie qualora le circostanze del caso inducano il giudice istruttore a una prognosi di inutilità della comparizione di tali soggetti.
Quanto all’interesse ad agire, vale il principio per cui la decisione di accoglimento dell’istanza di tutela cautelare sospensiva della delibera di esclusione del socio può al più assicurare un ripristino provvisorio del rapporto societario in via anticipatoria ma non è idonea, di per sé sola e in difetto di susseguente giudizio di merito, al definitivo ripristino della posizione del socio, il quale può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera stessa.
La deliberazione di esclusione (o revoca) di un socio (o di un amministratore) deve essere redatta e comunicata in modo da riportare in modo autosufficiente e chiaro quali siano gli addebiti posti a suo fondamento, in modo da consentire al destinatario del provvedimento ablatorio di averne adeguata cognizione e di potervi reagire ovvero di farvi acquiescenza; proprio per tale funzione e ragione, non è possibile addurre in causa (se non nel limitatissimo senso di chiarire quelle già dispiegate) nuove o ulteriori ragioni della delibera espulsiva che già non siano pienamente evincibili dal suo testo; allorché si tratti di esclusione del socio, questa può aver tratto soltanto a violazioni gravi e codificate dei doveri che incombano per legge e per contratto (sociale), e quindi per statuto, al socio in quanto tale; non avendo ex se rilievo a tal fine violazioni, legali o statutarie, commesse dalla persona fisica del socio in altra sua veste, ad esempio come amministratore o dipendente.
Sulla sospensione cautelare degli effetti della delibera di esclusione del socio di società di mutuo soccorso
Con riferimento all’ammissibilità dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio di società di mutuo soccorso, è irrilevante che il ricorso sia fondato sull’art. 700 c.p.c. ovvero riqualificato ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. dal momento che, qualunque delle due strade si segua, l’effetto è quello di dichiarare ricevibile l’istanza cautelare e scrutinarla nel merito.
Altresì irrilevante è la mancata convocazione degli amministratori e dei sindaci in carica prescritta dall’art. 2378, co. 4, c.c. da parte del ricorrente in via cautelare poiché trattasi di norma senza sanzione (minus quam perfecta), specie qualora le circostanze del caso inducano il giudice istruttore a una prognosi di inutilità della comparizione di tali soggetti.
Quanto all’interesse ad agire, vale il principio per cui la decisione di accoglimento dell’istanza di tutela cautelare sospensiva della delibera di esclusione del socio può al più assicurare un ripristino provvisorio del rapporto societario in via anticipatoria ma non è idonea, di per sé sola e in difetto di susseguente giudizio di merito, al definitivo ripristino della posizione del socio, il quale può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera stessa.
Con riferimento al merito della decisione cautelare, valgono tre principi fondamentali: (i) la deliberazione di esclusione (o revoca) di un socio (o di un amministratore) deve essere redatta e comunicata in modo da riportare in modo autosufficiente e chiaro quali siano gli addebiti posti a suo fondamento, in modo da consentire al destinatario del provvedimento ablatorio di averne adeguata cognizione e di potervi reagire ovvero di farvi acquiescenza; (ii) proprio per tale funzione e ragione, non è possibile addurre in causa (se non nel limitatissimo senso di chiarire quelle già dispiegate) nuove o ulteriori ragioni della delibera espulsiva che già non siano pienamente evincibili dal suo testo; (iii) allorché si tratti di esclusione del socio, questa può aver tratto soltanto a violazioni gravi e codificate dei doveri che incombano per legge e per contratto (sociale), e quindi per statuto, al socio in quanto tale; non avendo ex se rilievo a tal fine violazioni, legali o statutarie, commesse dalla persona fisica del socio in altra sua veste, ad esempio come amministratore o dipendente.
Natura dell’azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società cooperative
L’azione di responsabilità proposta dal rappresentante comune dei soci di una società cooperativa nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione va qualificata quale azione sostitutiva dei soci ai sensi dell’art. 2393 bis, co. 1, c.c. (applicabile alle cooperative stante il rinvio operato dall’art. 2519 c.c.), nell’ambito della quale la società è litisconsorte necessaria.
Imperatività del divieto di assistenza finanziaria
L’art. 2358 c.c., seppure prevedente le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, dispone il principio generale di divieto quale regola di carattere imperativo, posto che esso divieto, ove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza, è volto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori e della società. In particolare, l’imperatività del divieto di assistenza finanziaria si scorge nel fatto che il legislatore ha voluto escludere il rischio della non effettività, totale o parziale, del conferimento dei nuovi soci al tempo dell’aumento di capitale, con ricaduta sul patrimonio netto, stante il rischio di inadempimento del socio entrante, inadempimento che sarà riferito all’obbligazione del rimborso del finanziamento, non a quella del conferimento, già adempiuta con i mezzi finanziari messi a disposizione dalla società. Deve escludersi che le norme imperative la cui violazione comporta la nullità del contratto siano solo quelle che si riferiscano alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. L’area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418 comma 1 c.c., è più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni, oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto.
Banche popolari: applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle operazioni sulle proprie azioni
In tema di operazioni sulle proprie azioni, l’art. 2358 c.c. è dettato per le società per azioni, alla disciplina delle quali rimanda l’art. 2519 c.c. per integrare la disciplina di legge delle società cooperative, nel cui ambito sono incluse le banche popolari, una delle due forme con cui secondo l’art. 28 TUB le società cooperative possono esercitare l’attività bancaria.
Non si ravvisa alcunché di incompatibile con la disciplina delle cooperative nei disposti relativi ai limiti, presupposti e ai modi della deliberazione di concedere finanziamento per l’acquisto delle azioni della società, previsti dall’art. 2358 c.c. commi 3, 4, 5, 6 e con l’obbligo ivi previsto di iscrivere una riserva indisponibile corrispondente. Poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i rischi insiti nel finanziamento dell’acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti perché il divieto del comma 1 dell’art. 2358 c.c. sia superato: sia quelle di forma e di competenza, sia quelle relative ai presupposti, sia quelle relative alla pubblicità. Appare, pertanto, in primo luogo rilevante la necessità che l’operazione di assistenza finanziaria sia programmata unitariamente e resa pubblica.
Va inoltre escluso che la disciplina civilistica, posta a tutela del capitale sociale, sia in qualche modo esclusa dal fatto che le società cooperative sono sottoposte a forme di vigilanza (per le Banche, da parte di Consob, banca d’Italia e, dal 2014, in forza del reg. UE 575/2013, anche dalla BCE) in mancanza di norme che in tal senso dispongano.
Con specifico riferimento alle banche popolari, l’art. 150-bis TUB autorizza ad escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma; e in secondo luogo a concludere, in particolare, che si sia inteso applicabile, ad esse, l’art. 2358 c.c.
Nullità delle operazioni sulle proprie azioni della banca popolare
Con riferimento all’acquisto delle proprie azioni, quando il collocamento delle azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti descritti dall’art. 2358 c.c., la sanzione è quella della nullità, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto. Infatti, il fattore preminente fatto oggetto di tutela dalla norma è quello della tutela del capitale sociale, nell’interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori. Tale interesse è centrale anche nelle società cooperative. La loro natura mutualistica comporta infatti che il loro scopo sia fornire beni e servizi ai soci (ed eventualmente a non soci) a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Tale scopo si realizza però mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, che deve operare secondo criteri di economicità, razionalità e quindi in primo luogo con salvaguardia del capitale mediante il quale solamente lo scopo mutualistico può realizzarsi.
Pertanto, una disciplina che limita le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è certo incompatibile con la società cooperativa. Né si rinviene alcuna incompatibilità dei requisiti o delle modalità e condizioni prescritte dall’art. 2358 c.c. con la struttura cooperativa. Inoltre, poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i pericoli insiti nel finanziamento dell’acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti perché il divieto del comma 1 dell’art. 2358 sia superato. Va poi escluso che la disciplina civilistica, posta a tutela del capitale sociale, sia in qualche modo esclusa dal fatto che le società cooperative sono sottoposte a forme di vigilanza (per le Banche, da parte di Consob, Banca d’Italia e BCE) in mancanza di norme che in tal senso dispongano. Inoltre, quanto alla applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari, l’introduzione dell’art 150 bis TUB e l’abrogazione dell’art. 9 d.lgs. 105/1948 portano ad escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma, e a concludere che si sia inteso applicabile l’art. 2358 c.c.
Con riguardo, invece, all’acquisto di obbligazioni convertibili in azioni proprie, il finanziamento da parte dell’emittente dell’acquisto obbligazionario non è contemplato dall’art. 2358 c.c., che riguarda le sole azioni. Tuttavia, così come per il caso del collocamento azionario assistito, il collocamento di obbligazioni convertibili su provvista fornita dalla banca mina l’effettività del conferimento. Infatti, la predisposizione di tale strumento, in quanto collocato mediante provvista fornita dalla Banca, è in sé idoneo a eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l’effettività degli aumenti di capitale, e i divieti in essa previsti a tutela della effettività del capitale. Si realizza dunque un complesso negoziale in frode alla legge, sanzionato da nullità ex art. 1344 c.c.
Banca Popolare di Vicenza: applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari
L’art. 2358 c.c. è da ricondurre al novero delle norme a carattere imperativo; carattere che, anche nell’attuale versione, non ha perduto solo perché, dopo aver posto un divieto di assistenza finanziaria sulle proprie azioni, disciplina le modalità di approvazione e i limiti del finanziamento, ammettendolo in via generale alle condizioni procedimentali e sostanziali indicate. Conseguentemente, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto delle modalità e limiti indicati, la sanzione è quella della nullità del negozio di collocamento, in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto. Così, si vuole dalla legge che l’operazione di finanziamento sia deliberata dall’assemblea straordinaria, previa valutazione giuridica ed economica dell’operazione presa nel suo insieme, la quale deve essere illustrata in una relazione degli amministratori inclusiva non solo delle condizioni concrete ma anche più in generale della convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e liquidità della società.
La disciplina di cui all’art. 2358 c.c. trova applicazione anche nei riguardi delle banche popolari. Difatti, la norma è prevista in materia di società per azioni, alla disciplina delle quali, per quanto compatibile, rimanda l’art. 2519 c.c. per integrare la disciplina legale delle società cooperative che, a loro volta, e ai sensi dell’art. 28 t.u.b., possono esercitare l’attività bancaria in forma di banche popolari. Inoltre, il fattore preminente fatto oggetto di tutela del disposto di cui all’art. 2358 c.c. è quello della tutela del capitale sociale, nell’interesse della società, oltre che dei soci e anche dei creditori, che fanno parte di quel più ampio pubblico al quale la pubblicazione nel Registro delle Imprese rende accessibile la delibera dell’assemblea straordinaria. Ebbene, tali interessi sono centrali anche nelle società cooperative. La loro natura mutualistica comporta infatti che il loro scopo sia fornire beni e servizi ai soci (ed eventualmente a non soci) a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Tale scopo si realizza però mediante una struttura imprenditoriale, più o meno complessa, che deve operare secondo criteri di economicità, razionalità e quindi in primo luogo con salvaguardia del capitale mediante il quale solamente lo scopo mutualistico può realizzarsi. Alla costituzione di un solido capitale sociale, che andrà poi mantenuto, sono poste a presidio norme che impongono la formazione di riserve (2545 quater c.c. in generale; per le banche popolari, l’art. 32, co. 1, t.u.b.). Pertanto, una disciplina che vieta (o meglio limita) le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale sociale non è incompatibile con la forma societaria cooperativa.
In merito alla questione se talune delle condizioni o delle modalità prescritte all’art. 2358 c.c. siano incompatibili con la struttura cooperativa, con conseguente non applicazione della disposizione alle società mutualistiche, la previsione della necessità di una delibera assembleare, in luogo di una decisione dell’organo amministrativo, non risulta di per sé incompatibile. Se, infatti, per la struttura aperta delle società cooperative, è compito degli amministratori ammettere nuovi soci, ciò vale unicamente, appunto, per l’ammissione di soci nuovi, e non per il collocamento di azioni presso soggetti già soci e comunque non in presenza di un aumento del capitale sociale. L’apertura della società ad accogliere nuovi soci è regola coessenziale allo scopo mutualistico e dunque essa viene gestita dall’organo amministrativo. L’aumento della partecipazione in sé, invece, non ha un nesso funzionale immediato con la soddisfazione dello scopo mutualistico.
In mancanza di norme che dispongano in tal senso, va escluso che la disciplina civilistica di cui all’art. 2358 c.c., posta a tutela del capitale sociale, non trovi applicazione nei riguardi delle banche popolari in considerazione del fatto che sono sottoposte a forme di vigilanza.