Art. 2533 c.c.
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Esclusione del socio di cooperativa: interesse ad agire per l’accertamento della legittimità della delibera e riflessi sul rapporto contrattuale con la società
In termini generali l’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto e attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa. L’interesse ad agire che connota l’azione di accertamento presuppone, dunque, la violazione del diritto vantato dall’attore mediante la contestazione del convenuto che minando la certezza della sua esistenza arreca concreto pregiudizio al suo titolare [Nel caso di specie, mancando ogni contestazione da parte del socio escluso, rimasto anche contumace nel giudizio, la domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione del socio avanzata dalla società è stata dichiarata inammissibile].
Solo la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale di locazione dell’alloggio che lega il socio alla cooperativa può giustificare la condanna del convenuto alla restituzione dell’abitazione e al pagamento dell’indennità di occupazione sino alla data dell’effettivo rilascio, e solo una specifica previsione contrattuale o statutaria può stabilire tra il rapporto sociale e il rapporto contrattuale espressione della finalità mutualistica una interdipendenza tale che dallo scioglimento dell’uno derivi anche di diritto lo scioglimento dell’altro.
Sospensione degli effetti della delibera di esclusione del socio di società cooperativa
Inammissibilità della domanda di accertamento della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa
L’interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto e attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa. L’interesse ad agire che connota l’azione di accertamento presuppone, dunque, la violazione del diritto vantato dall’attore mediante la contestazione del convenuto che minando la certezza della sua esistenza arreca concreto pregiudizio al suo titolare.
Esclusione del socio dalla società cooperativa: conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico
In tema di società cooperative, l’esclusione del socio dalla società comporta lo scioglimento del rapporto mutualistico e, se del caso, lo scioglimento del rapporto di assegnazione in godimento dell’alloggio. In tale ipotesi, il socio escluso è tenuto al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento in favore della cooperativa: (i) dei canoni di godimento insoluti; (ii) dell’indennità di occupazione sine titulo dell’alloggio nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto e fino all’effettivo rilascio dell’immobile; (iii) delle spese di gestione dell’alloggio.
Il credito per canoni contrattuali scaduti è un credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art 1277 c.c., che produce interessi al tasso di legge dalla scadenza di ogni rata non pagata al saldo effettivo. Tale regime degli interessi è applicabile anche al credito per indennità di occupazione.
Sull’esclusione del socio di società cooperativa
Con riferimento all’esclusione dei soci di cooperative, ove l’atto costitutivo dell’ente contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, occorre valutare se la condotta contestata al socio sia stata talmente grave da provocarne l’espulsione dalla compagine sociale, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato al socio e la radicalità del provvedimento espulsivo.
Esclusione del socio di cooperativa: comunicazione al socio della decisione e confini del sindacato giudiziale
Nelle società cooperative, è legittima la comunicazione dell’esclusione inviata al socio a mezzo raccomandata in cui sono esposte le ragioni poste a fondamento dell’esclusione, in quanto l’art. 2533 c.c. prevede semplicemente che la deliberazione di esclusione debba essere comunicata al socio, ma non richiede la trasmissione in forma autentica e integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l’opposizione.
L’eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentirgli un’opposizione tardiva o non specifica, e diviene, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
La comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall’art. 2527 c.c., ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio del contenuto e delle ragioni del provvedimento, per porlo, conseguendosi in tal modo le finalità previste dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese.
La valutazione giudiziale circa la legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa deve limitarsi a verificare la sola regolarità formale della decisione, accertando che la motivazione della delibera rientri tra quelle elencate nello statuto sociale, senza entrare nel merito delle cause del provvedimento e senza pronunciarsi sulla eventuale inopportunità sottostante la delibera di esclusione adottata dal consiglio d’amministrazione. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione resta sottratta al giudice ogni valutazione sull’opportunità dell’esclusione, in quanto la decisione assunta dall’organo societario e relativa all’estromissione del socio è puramente privatistica ed attinente ad una politica societaria interna, vertendosi in tema di scelte discrezionali della società.
La delibera di esclusione del socio, che risulti adottata dalla assemblea di una società cooperativa nel concorso di una situazione che l’atto costitutivo prevede come giustificativa dell’esclusione medesima, non può essere impugnata in relazione a pretesi abusi di potere, ovvero disparità di trattamento, tenuto conto che essa integra un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, né in relazione ad una pretesa inosservanza di principi di solidarietà e buona fede, la quale non può di per sé configurarne ragione di illegittimità, a fronte del disconoscimento, nella suddetta situazione, del diritto del socio di continuare a far parte della società.
Impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e compromettibilità in arbitri
La compromettibilità in arbitri di una controversia è condizionata al fatto che la stessa abbia ad oggetto, o meno, diritti disponibili. Con riferimento ai profili di invalidità delle delibere assembleari, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta di informazione.
Il rapporto tra SGR e partecipanti del fondo comune di investimento; in particolare, la revoca della SGR
La sostituzione della SGR nella gestione di un fondo comune di investimento è un fenomeno assimilabile al mutamento delle persone degli amministratori; i partecipanti al fondo – nel deliberare la revoca del gestore e l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di questi – assumono una posizione analoga a quella dei soci di società di capitali. Ne discende che la volontà di revoca espressa in sede assembleare non può che essere imputata al fondo medesimo, il quale – sotto il profilo della responsabilità e nella sua autonomia patrimoniale “bilaterale” perfetta ex art. 36, co. 4, t.u.f., ovvero sia rispetto al patrimonio del gestore, sia rispetto a quello dei partecipanti – può senz’altro legittimamente costituire un centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive.
Deve escludersi che il rapporto intercorrente tra la società di gestione e i partecipanti al fondo sia propriamente riconducibile alle figure del mandato e della rappresentanza. Infatti, la volontà del mandante e quella del rappresentato sono rilevanti per il mandatario (art. 1711 c.c.) e per il rappresentante (art. 1388 c.c.), mentre la SGR è indipendente dai partecipanti al fondo. Inoltre, sia nel mandato, sia nella rappresentanza, la legittimazione sostanziale a disporre attribuita al gestore non sostituisce, ma si aggiunge a quella del dominus, che, pur con le dovute cautele, può continuare a compiere atti di disposizione del diritto (artt. 1716, co. 2, e 1729 c.c.). Il potere di disposizione non spetta invece ai partecipanti, ma, ex artt. 1, lett. k), e 36, co. 3, t.u.f., alla sola SGR in via esclusiva.
Né depone in senso contrario l’espressa attribuzione legislativa alla SGR dei doveri e delle responsabilità del mandatario (art. 36, co. 3, t.u.f.): trattasi, infatti, di situazioni giuridiche che non esauriscono il rapporto di mandato. E così la gestione nell’interesse dei partecipanti non è concepibile senza un riferimento unificante, che, come tale, esclude la loro rilevanza uti singuli. Peraltro, se si può ammettere che i partecipanti al fondo possano agire in responsabilità verso la SGR, l’oggetto di tale azione è la mala gestio del fondo ed il risarcimento è dovuto al fondo e non ai partecipanti agenti, analogamente a quanto accade per le società di capitali ex artt. 2393 bis e 2476, co. 3, c.c. Per quanto riguarda il fondo, non è dubbio che da esso non possano promanare istruzioni di gestione, sicché è escluso che la SGR possa esser soggetta ad esse, pur essendo le scelte di investimento del gestore limitate dal regolamento, rimanendone così esclusa la assimilabilità al mandato fiduciario. Il rapporto tra SGR e fondo è dunque specialmente regolato dalla legge e sono proprio la perfetta autonomia patrimoniale che lo caratterizza ex lege ed il potere gestorio altrettanto stabilito ex lege in capo alla SGR, con la mediazione del regolamento, che ben giustificano l’affermazione di una imputazione diretta in capo al fondo delle posizioni giuridiche attive e passive che di quella gestione sono il risultato effettuale, senza che uno sdoppiamento della proprietà tra “formale” e “sostanziale” – sostituita alla più tradizionale dicotomia proprietà / gestione – possa particolarmente giovare alla chiarezza e certezza del traffico giuridico.
La legittimazione attiva con riferimento alle azioni con le quali si facciano valere diritti inclusi in un fondo comune di investimento spetta alla SGR e non ai partecipanti.
L’assenza di una disciplina ad hoc prevista per il funzionamento dell’assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento e dei rimedi di impugnazione delle relative delibere (sebbene il suo oggetto sia normativamente limitato alla sola revoca della SGR ed all’esperimento dell’eventuale azione di responsabilità), conduce a individuare l’assetto societario più logicamente ricollegabile al funzionamento e alla struttura di un fondo nelle disposizioni specificamente rivolte alle società per azioni.
Nel diritto societario, le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge all’obbligo di motivazione costituiscono un numero limitato (artt. 2391, 2391 bis, 2441, co. 5, 2497 ter c.c.). Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbono essere motivate per esplicito dettato normativo, ve ne sono altre che possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473 bis e 2533 c.c.), gestorio (artt. 2259, 2383 e 2409 duodecies c.c.) o sindacale (art. 2400 c.c.), dove la necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. A tale riguardo, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell’atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno.
Le ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, debbono essere enunciate espressamente nella deliberazione e non restare meramente implicite; la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.
Qualora, nel corso del processo in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscano da una società di gestione all’altra – ai sensi dell’art. 36, co. 1, t.u.f. – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 111, co. 3 e 4, c.p.c., la società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.
Delibera di esclusione del socio di società cooperativa
La delibera, adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, di esclusione per morosità nel pagamento dei canoni del socio di società cooperativa a proprietà indivisa ai sensi della l. 179/1992 comporta la conseguente decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della cooperativa.
In ossequio al principio per cui il creditore, sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, è soddisfatto l’onere della prova da parte della società cooperativa mediante l’allegazione dell’invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze e della comunicazione della delibera di esclusione.