Art. 2533 c.c.
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Scioglimento rapporto sociale individuale in società cooperativa edilizia e risoluzione rapporto mutualistico
Il socio di cooperativa edilizia ed assegnatario di un immobile che non provvede al pagamento delle spese e degli oneri di gestione della cooperativa e di quelle previste dal contratto di assegnazione può essere escluso dalla società con decisione dell’organo gestorio.
La mancata impugnazione nei termini di legge della delibera di esclusione del socio di società cooperativa rende definitiva la cessazione sia del rapporto sociale individuale, sia del rapporto mutualistico.
La decadenza dallo status di socio di una cooperativa edilizia determina anche la revoca dall’assegnazione in godimento dell’alloggio, con obbligo in capo allo stesso di rilasciarlo e di corrispondere una indennità di occupazione per il venir meno del titolo che ne giustifichi il godimento. Ciò in quanto il venir meno dello status di socio della cooperativa determina la cessazione del rapporto mutualistico di assegnazione dell’alloggio, dal momento che sussiste in base all’art. 2533 c.c. una relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente di assegnazione dell’alloggio nella cooperativa edilizia e, quindi, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L’indennità di occupazione sine titulo non è un debito di valore, bensì di valuta
Sull’importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore. Per ottenere gli interessi dovrebbe essere allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
Quantificazione dell’indennità per occupazione sine titulo dovuta dal socio escluso di cooperativa edilizia
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. – il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).
Necessità di comunicazione individuale al socio ai fini della regolarità della convocazione dell’assemblea
La comunicazione individuale al socio, da effettuarsi ai sensi dell’art. 2366 c.c., è l’unica forma idonea a garantire l’effettiva conoscenza della convocazione dell’assemblea. Altre modalità informali di convocazione, seppure riconosciute come prassi consolidate e previste dallo statuto, sono valide nella misura in cui rappresentano un’ulteriore modalità di convocazione, che si aggiunge e non si sostituisce alla necessaria comunicazione individualizzata. L’omissione della comunicazione individuale al socio – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare – integra l’ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea la quale, ex art. 2379 c.c., comporta la nullità della delibera assembleare.
La mancata accettazione di una proposta di finanziamento rivolta ai soci, non essendo sussumibile in una delle cause di esclusione legale di cui agli artt. 2531 e 2533 c.c., può determinare l’esclusione di un socio di cooperativa solo laddove esplicitamente prevista da una clausola statutaria.
Cooperative edilizie: criteri di liquidazione della quota del socio receduto
Nelle società cooperative la persona del socio ha un doppio ruolo:da un lato, ha la qualifica di socio (con obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società); dall’altro, ha anche la qualifica di parte contrattuale quando decide di acquisire beni e servizi che produce la cooperativa (sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa). Questa doppia posizione del socio di cooperativa diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio. Qualora quest’ultimo abbia eseguito in favore della cooperativa, oltre al conferimento per diventare socio, altri versamenti a titolo di acconti sul prezzo di vendita dei prodotti creati dalla cooperativa, la liquidazione si compone di due elementi: la liquidazione della quota sociale (che estingue il rapporto sociale) e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa. Ne consegue che, sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (cfr. Cass. civ. sez. III, 15.11.2016, n. 23215).
Diritto al rimborso della quota del socio di cooperativa escluso e incompetenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
Opposizione del socio di società cooperativa a responsabilità limitata avverso la deliberazione consiliare di esclusione ex art. 2533 cod. civ.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l’annullamento dell’esclusione l’assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera. [ LEGGI TUTTO ]
Esclusione del socio di cooperativa e domanda di pagamento di somme
Autonomia statutaria nelle società cooperative in merito all’ammissibilità ed esclusione dei soci
La clausola statutaria che consente l’esclusione del socio di una società cooperativa è da ritenersi pienamente valida in quanto le partecipazioni a tali società, in cui tra l’altro assume rilevanza l’aspetto personalistico, è regolata dall’autonomia statutaria ed è sottoposta ad una disciplina che prevede la possibilità di stabilire nell’atto costitutivo le condizioni per l’ammissione dei soci ex art. 2521 co. 3 n. 6 c.c. e sottoposta al vaglio degli amministratori e dell’assemblea, secondo le modalità procedurali di cui all’art. 2528 c.c.; in aggiunta si rileva come ex art. 2521 co. 3 n.7 c.c. e art. 2533 co. 1 n. 1 c.c. sia consentito alle società cooperative di prevedere nell’atto costitutivo specifiche clausole di esclusione.
Rileva inoltre come il cd. principio della “porta aperta” delle società cooperative si traduca esclusivamente nella previsione dell’art. 2524 co. 1 e 2 c.c., secondo il quale il capitale della cooperativa non viene fissato in un ammontare prestabilito e l’ammissione di nuovi soci, con le modalità previste, non determina alcuna modificazione all’atto costitutivo, non comportando in capo all’aspirante socio il riconoscimento di un diritto soggettivo, o di altra posizione giuridica equivalente, ad essere ammesso alla cooperativa (Cass. civ. n. 4259/97; App. Brescia 30.12.1993) in quanto la clausola dello Statuto che prevede condizioni di ammissibilità non ha valore di offerta al pubblico, e la richiesta di adesione al contratto sociale si pone come mera proposta contrattuale demandata alla decisione dell’organo amministrativo, dotato di potere di placet ex art. 2528 c.c. (Cass. civ. n. 12627 del 26.05.2006).
Infine, in merito all’ammissibilità della clausola statutaria che prevede l’esclusione del socio dalla società cooperativa se questo svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con la società stessa, giova precisare come tale clausola risulta ammissibile, in quanto riconducibile ad una delle clausole legali di esclusione previste dall’art. 2533 c.c., così come confermato dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della previsione secondo la quale è causa di esclusione del socio in virtù dell’attività svolta in concorrenza con la cooperativa ( Cass. civ. 7308 del 05.08.1994).
Illegittimità della delibera di esclusione del socio di società cooperativa
E’ illegittima la delibera di esclusione del socio di società cooperativa per presunta compromissione dell’oggetto sociale e dello scopo mutualistico, se dall’istruttoria emerge che essi erano già stati ampiamente compromessi da uno stato economico e finanziario deficitario della cooperativa, rispetto al quale le condotte dell’attore ben poco avrebbero potuto causalmente incidere.